Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 3


1. ... (Aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto comma dello stesso art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
(Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564)
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , a decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980 , effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. ... (Sostituisce il quarto comma dell'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
13-ter. [A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.]
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165 e poi abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229)
13-quater. [L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-ter, è causa di nullità dell'atto].
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165 e poi abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229)
13-quinquies. [I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali].
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165 e poi abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229)

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