Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 24


§ 4 Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato
1. Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
2. In particolare il notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
- a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;
- ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
- ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
- a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano;
c) ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell'atto secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini dell'esatto versamento della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

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