Diritti ed obblighi delle parti (vendita d'eredità)



Gli artt.1544 e 1545 cod.civ. disciplinano i rapporti tra colui che aliena e colui che acquista l'eredità o una quota di essa.

La prima norma prevede che, nell'ipotesi in cui l'erede, nel tempo che precede la vendita, ha percepito i frutti di qualche bene, ha riscosso qualche credito o ha venduto qualche bene ereditario, è tenuto a rimborsare l'acquirente dell'eredità di quanto ricavato. E' salvo il patto contrario. Il modo di disporre della norma in parola appare invero chiaro e si riannoda alla considerazione dell'oggetto della vendita. Se esso, come pare, viene individuato in una universitas, con riferimento a tutti i cespiti ereditari, non può che derivarne la cristallizzazione dell'entità e del valore dell'eredità al tempo dell'apertura della successione (ciò che è altresì coerente rispetto all'art.459 cod.civ., ai sensi del quale gli effetti della accettazione retroagiscono a tale momento). Qualora l'erede avesse riscosso un credito ereditario in un tempo che precede la cessione dell'eredità, tale attività non potrebbe pertanto non rientrare nella massa attiva destinata al compratore, a meno che le parti non avessero diversamente disposto nota1 .

Inversamente, ai sensi dell'art.1545 cod.civ. l'acquirente dell'eredità è obbligato a rimborsare al venditore quanto quest'ultimo ha pagato per debiti e pesi ereditari e a corrispondere quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima. Anche in questo caso è salva la convenzione contraria. Una volta posto il principio di cui sopra, risulta agevole intendere il senso della disposizione, con la quale si viene sostanzialmente a ribadire che la vendita ha per oggetto l'eredità nella esatta consistenza in cui si trovava al tempo dell'apertura della successione. Ne segue che se Tizio, debitore per cento nei confronti di Caio, nomina erede quest'ultimo, il quale successivamente cede l'eredità a Sempronio, Caio avrà il diritto di chiedere a Sempronio il pagamento del debito originario, senza che gli possa venire opposta l'estinzione di esso per confusione, indipendentemente da un'eventuale accettazione beneficiata di Caio.

In definitiva tutte le variazioni intercorrenti tra il tempo dell'apertura della successione ed il perfezionamento della vendita d'eredità vengono regolate da rimborsi finalizzati al ripristino di una situazione economica dell'eredità, equivalente a quella sussistente nel momento dell'apertura della successione nota2 .

Dubbi potrebbero porsi circa la portata del patto contrario ammesso da entrambe le norme in esame. Che rilevanza ha stabilire che, ad esempio, i frutti già percepiti non debbano essere rimborsati all'acquirente ovvero che costui non debba pagare in tutto o in parte i debiti ereditari? Si potrebbe infatti reputare che, in queste eventualità, l'acquirente non venga ad acquisire l' universitas, bensì singoli cespiti determinati. Sembra logico sostenere che la ratio delle norme in commento sia proprio quella di evitare questo esito interpretativo, almeno nelle ipotesi in cui la deroga sia limitata e non generale. Come determinare l'entità del rimborso nel caso di trasferimento di uno dei beni ereditari? Secondo un'opinione occorrerebbe procedere ad una stima della cosa nota3 : questo perchè in concreto colui che aliena l'eredità potrebbe anche aver svenduto o regolato il cespite ereditario. Questo non deve intaccare il diritto dell'acquirente ad essere rimborsato dell'effettivo valore del bene. Per lo più l'ipotesi sarà oggetto di apposito accordo delle parti che, avvalendosi della possibilità accordata dall'art. 1544 cod. civ., escluderanno la necessità del rimborso.

Note

nota1

Chi ritiene che l'oggetto della vendita di eredità non sia una universitas, ma debba essere individuato per relationem giustifica questa norma con la considerazione che la stessa non prevede la restituzione del credito o dei frutti percepiti o del bene alienato, ma quanto sia stato effettivamente percepito o riscosso, appunto perché "si trasferisce non l'eredità in sé, ma quanto l'erede ne ha ricevuto" Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.204 e Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957, p.116.
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nota2

Anche se in dottrina (Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.425) si è sostenuto che l'alienante non dovrebbe rispondere dei beni periti o deteriorati prima della consegna al compratore, salvo il caso in cui sia ravvisabile un suo contegno colpevole. Contra Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.148, per il quale invece l'acquirente avrebbe diritto ad una riduzione del prezzo.
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nota3

Rubino, op.cit., p.149.
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Bibliografia

  • FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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