Quantificazione del risarcimento dovuto al promittente venditore per il mancato perfezionamento dell'atto traslativo della proprietà. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 2771 del 6 febbraio 2014)

Il risarcimento del danno dovuto al promittente alienante per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promissario acquirente, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito, a nulla rilevando la rilevante esposizione debitoria del promittente venditore, elemento estraneo all’inadempimento del promissario acquirente, dovendosi osservare che il mero rilievo che l'immobile sia stato in seguito venduto a un prezzo inferiore, contestualmente ad una situazione debitoria non positiva del proprietario dell’immobile, non può indurre a ritenere tale situazione soggettiva della parte non inadempiente motivo idoneo a decurtare la liquidazione del risarcimento spettantegli.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per la S.C. l'unico criterio funzionale alla determinazione dell'entità del pregiudizio economico subito dal promittente alienante a cagione dell'inadempimento del promissario acquirente è costituito dalla differenza tra il prezzo di mercato al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo ed il prezzo a suo tempo pattuito tra le parti.

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