Cass. Civ., sez. III, n. 5677/2006. L'apparenza indotta dal comportamento del creditore non salva il debitore da responsabilità in caso di illecito contrattuale o extracontrattuale

Il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. nella causazione di un illecito, contrattuale od extracontrattuale, non può consistere nell'avere determinato costui nel danneggiante la percezione di una situazione di apparenza del diritto, che avrebbe giocato rilievo concausale nella causazione dell'illecito, giacché, postulando il rilievo della creazione della situazione di apparenza la determinazione di una situazione riconducibile al generale principio dell'affidamento incolpevole – ed essendo, quindi, presupposto per la sua configurabilità che il soggetto, il quale versi in una situazione nella quale fa leva sull'affidamento indotto dall'apparenza, non sia in colpa, per l'evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento, che per definizione dev'essere di incolpevolezza –, non è concepibile che la determinazione della situazione di apparenza possa assumere la funzione di concausa rispetto all'inadempimento (o al ritardo nell'adempimento) del debitore o al fatto ingiusto ex art. 2043 cod. civ., assistiti a loro volta dall'elemento soggettivo e, quindi, almeno dalla colpa.


Commento

E' logicamente incompatibile la situazione di "apparenza colposa" che abbia dato vita ad un'ipotesi di rappresentanza apparente con una condotta illecita del debitore rispetto al quale venga formulata una valutazione in chiave di incolpevole affidamento (ciò che per l'appunto fonda l'apparenza colposa predetta). L'incolpevole affidamento, proprio in quanto tale, non può infatti essere ambientato in un comportamento qualificabile come illecito.

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