Cass. civile, sez. I del 2017 numero 5063 (28/02/2017)




Qualora venga accertato che i danni prodotti siano collegati causalmente anche al fatto dello stesso danneggiato ricorre l'ipotesi del fatto colposo del creditore che ha concorso al verificarsi dell'evento dannoso e va applicata la disposizione di cui all'art. 1227, I comma, c.c., (in tema d'inadempimento delle obbligazioni), richiamata dall'art. 2056 c.c. (in materia di responsabilità aquiliana), che impone la diminuzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa ascrivibile al creditore o al danneggiato.

Nella specie, il certificato di destinazione urbanistica attesta l'inclusione di un suolo in una determinata zona del territorio comunale e ne certifica il carattere edificatorio o meno, ma non esaurisce le condizioni previste dall'ordinamento per il rilascio della concessione edilizia, che devono tener conto dell'incidenza degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo. Pertanto, il proprietario non può non rispettare tali prescrizioni nel formulare istanza di concessione edilizia, né può aggirarle presentando varianti, diversamente esponendosi al rischio di vederla annullata, ciò non comportando tout court che i danni prodotti all'interesse alla conservazione della propria situazione giuridica siano da addebitare a responsabilità esclusiva dell'Amministrazione.

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