Cass. civile, sez. Unite del 1981 numero 1593 (18/03/1981)


Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potesta dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del terzo comma dell'art 320 cod. civ., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l'autorizzazione spetta invece - sentito il giudice tutelare - al tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtu del primo comma dell'art 747 cod proc civ, tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell'inventario, e cio sia perche in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall'art 320 citato, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredita, sia perche altrimenti si determinerebbe una disparita di trattamento tra minori in potestate e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare, ai sensi dell'art 320 cod. civ.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art 747 cod proc civ).

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