La compensazione legale ha luogo indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà privata ed anche contro la volontà di uno dei creditori.
L'operatività di essa deriva direttamente dalla legge, pur dovendo comunque esser oggetto di una eccezione in senso proprio (art.
1242 cod. civ. ). A tal fine occorre (prescindendo da quell'ulteriore requisito, immanente nella figura generale della compensazione, che corrisponde alla diversità del titolo dal quale discendono i crediti) la ricorrenza congiunta di un
triplice presupposto (I comma art.
1243 cod. civ. ):
- Le prestazioni debbono avere per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili del medesimo genere (omogeneità nota1: Tizio è debitore nei confronti di Caio di 100 tonnellate di acciaio e Caio a propria volta deve a Tizio 30 tonnellate di acciaio) nota2 ;
- I crediti debbono essere entrambi connotati dalla precisa determinazione dell'ammontare (devono cioè essere liquidi) nota3;
- I crediti non devono essere sottoposti a condizione ovvero a termine differito (devono essere esigibili). Si parla in giurisprudenza di un ulteriore requisito che si porrebbe come intrinseco rispetto all'essenza stessa dell'istituto della compensazione: tale la certezza del credito. Essa dovrebbe essere intesa come pacificità dell'esistenza del credito, elemento incontroverso tra le parti. Se cioè il credito fosse in qualche modo contestato, il medesimo non potrebbe esser dedotto in compensazione.
Questo profilo non può invero considerarsi esente da critiche: un conto infatti è sostenere l'impossibilità di compensare un credito
sub iudice, un altro è invece pretestuosamente dedurre la infondatezza del credito allo scopo di evitare l'efficacia estintiva propria della compensazione. In ogni caso è stato stabilito come la compensazione non possa fondarsi su un credito la cui sussistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. Civ., Sez. Unite,
23255/2016).
In concreto si è ritenuto insufficiente, ai fini di reputare il credito come certo, anche il riconoscimento di esso in una sentenza o in altro titolo, pur munito di provvisoria esecutività, tuttavia sprovvisto dell'efficacia propria del giudicato
nota4 (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
4423/87 ).
Quanto alla cronologia dell'effetto estintivo, i reciproci debiti si estinguono non già dal momento della pronunzia giudiziale che dichiara la compensazione, bensì
automaticamente, dal tempo della coesistenza (
ex tunc)
nota5. L'effetto estintivo è direttamente disposto dalla legge. L'eventuale controversia avrebbe infatti ad oggetto il semplice accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti di operatività del meccanismo legale.
In esito all'emanazione del D.l.
35/13, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione" è stata prevista una particolare modalità di compensazione tra i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione che siano certi, liquidi ed esigibili" con le somme eventualmente dovute dal creditore in base agli istituti definitori della pretesa tributaria (si pensi al c.d. "accertamento con adesione") e deflattivi del contenzioso tributario. L'art.
9 del detto provvedimento prevede tale dinamica, precisando che essa possa operare "con l'utilizzo del sistema previsto all'articolo
17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate".
Note
nota1
In particolare Maccarone, Delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., dir. da De Martino, Roma, 1978, p. 274, sostiene che la semplice sostituibilità non è sufficiente ad integrare il requisito della omogeneità, poichè quest'ultima è una conseguenza mentre l'omogeneità consiste piuttosto nella identità soggettiva. Contra Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (dir.civ.), in Enc. dir., vol. VIII, 1961, p. 25. L'A. sostiene che il codice faccia riferimento al criterio della sostituibilità: si deve trattare pertanto di oggetti che, essendo in larga misura presenti in natura, interessano soltanto per l'appartenenza ad un genere.
top1nota2
Si ritiene soddisfino il requisito della omogeneità anche quelle cose suscettibili di essere specificate mediante pesatura, numerazione o misura: cfr. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 319.
top2nota3
Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 485, rileva che l'incertezza sull'ammontare del debito impedisce la compensazione, poichè rende incerta la misura in cui le reciprocheposizioni creditorie devono estinguersi.
top3nota4
Analogamente Ragusa-Maggiore, op. cit., p. 25.
top4nota5
Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 725, Bianca, op. cit., p. 493.
top5Bibliografia
- MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
- RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione, Enc.dir., VIII, 1961
Prassi collegate