Compensazione



Quando due soggetti risultano essere reciprocamente debitori e creditori l'uno dell'altro in base a diversi rapporti giuridici (Cass.Civ. Sez.II, 4174/98 ; Cass.Civ. Sez.II, 2171/97 ; Cass.Civ. Sez.II, 5809/88 ; Cass.Civ. Sez.II, 13557/03 ). relativamente a prestazioni fungibili nota1, si ammette che l'estinzione delle reciproche obbligazioni possa avvenire per il tramite di una modalità alternativa rispetto all'adempimento, vale a dire mediante compensazione (art.1241 cod.civ.).

La compensazione consente dunque di eliminare, fino a concorrenza di quantità pari dell'oggetto delle prestazioni, il doppio adempimento incrociato secondo una modalità giuridicamente più economica rispetto alla condotta di esatto adempimento di ciascuna delle parti nota2.

Se Tizio deve 1000 a Caio e, a propria volta, Caio deve 500 (in forza di un distinto rapporto) a Tizio è ben possibile che Tizio, in adempimento dell'obbligazione in relazione alla quale egli è il soggetto passivo, effettui il pagamento di 1000 e che, reciprocamente, Caio paghi a Tizio 500. E' tuttavia evidente che, qualora Tizio si limiti a corrispondere 500 a Caio con un unico atto viene ottenuto lo stesso risultato pratico. Si profila inoltre un'ulteriore utilità rispetto alla mera economia di mezzi, venendo la compensazione a soddisfare anche un'esigenza di tutela del credito nota3 (talvolta in abbinamento a norme quali l'art. 1186 cod.civ. , relativo alla decadenza dal beneficio del termine). Si pensi al caso in cui Tizio dovesse pagare 1000 a Caio e quest'ultimo fosse insolvente e non provvedesse a far fronte al proprio debito derivante da altro titolo, parimenti scaduto, di 500 nei confronti di Tizio. Nel contratto di conto corrente (art. 1823 cod.civ. ) il fenomeno compensativo viene addirittura eretto ad elemento causale, giustificandosi la figura negoziale proprio in relazione alla compensazione complessiva e differita delle reciproche poste attive e passive nota4.

In tema di compensazione si danno determinati requisiti e regole attinenti alla fonte ed alla natura delle prestazioni da compensare. In relazione alla consistenza di questi presupposti ed alle regole di operatività dell'istituto in esame esso è variamente qualificato.

La compensazione è legale (art. 1243 cod.civ. ) quando ha luogo anche contro la volontà dei privati, derivando la possibilità di estinzione direttamente dalla legge. A tal proposito le prestazioni debbono avere per oggetto quantità fungibili del medesimo genere (omogeneità) nota5; i crediti debbono essere entrambi liquidi nota6 ed esigibili nota7.

La compensazione è giudiziale (art. 1243 cod.civ.) quando viene disposta dal giudice pure in difetto della liquidità, quando questa sia agevolmente ricavabile.

La compensazione è infine volontaria quando, indipendentemente dalle condizioni prima citate in tema di compensazione legale e giudiziale, essa interviene per volontà delle parti, le quali possono anche preventivamente determinarne le condizioni (art. 1252 cod.civ.).

Note

nota1

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.720; Schlesinger, voce Compensazione (dir.civ.), in N.mo Dig.it., p.728.
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nota2

In tal senso Longo, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950, p.248; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.479. In particolare Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p.311, ritiene che la compensazione può rispondere anche alle esigenze della c.d. cashless society, cioè di una società orientata all'eliminazione degli spostamenti di denaro.
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nota3

Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in Comm.Scialoja- Branca: Legge fallimentare, a cura di Bricola-Galgano-Santini, Bologna-Roma, 1988, p. 162; Perlingieri, op.cit., p.257.
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nota4

Scozzafava-Grisi, Il conto corrente ordinario, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. XII, Torino, 1985, p.756, Rizzo, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1489.
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nota5

In particolare l'omogeneità non deve essere confusa con la sostituibilità, poichè quest'ultima è una conseguenza della prima, mentre l'omogeneità consiste piuttosto nell'identità sotto il profilo oggettivo: cfr. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. III, Milano, 1946, p.156; Maccarone, Delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., diretto da De Martino, Roma, 1978, p.274. Contra Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (dir.civ.), in Enc.dir., p.26, il quale ritiene che il codice abbia inteso fare riferimento al criterio della sostituibilità.
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nota6

Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1982, p.439, ritiene che il requisito della liquidità sussiste anche quando il credito è determinabile sulla base di criteri di calcolo o aritmetici.
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nota7

Al riguardo, già nelle fonti romane, cfr. Ulpiano, in D: 16.2.7 pr., il quale sosteneva: "Quod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies venit" (ciò che è dovuto a termine non sarà compensato prima che il termine venga a scadere).
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • FOSCHINI, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965
  • INZITARI, Effetti del fallimento per i creditori, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca legge fall., 1988
  • LONGO, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950
  • MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
  • MICCIO, Delle obbligazioni in generale, Torino, IV, 1982
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione, Enc.dir., VIII, 1961
  • RIZZO, Dei singoli contratti, Torino, Comm.cod.civ. diretto da cendon, IV, 1999
  • SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.
  • SCOZZOFAVA-GRISI, Il conto corrente ordinario, Torino, Trattato Rescigno, XII, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 77-2015/I, Riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale ex art.2482-ter c.c. con perdita integrale del capitale
  • Quesito n. 750-2013/T, Compensazione e rimborso di imposta principale postuma versata in eccesso

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