Ai sensi dell'art.
1242 cod. civ. la compensazione determina l'estinzione dei reciproci debiti
dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei medesimi. Da questo momento si produce cioè l'estinzione di ciascun credito fino alla misura della concorrente misura di ciascuno di essi (eventualmente permanendo in vita la parte del credito di maggior importo rispetto a quello completamente estinto: Cass. Civ. Sez. I,
2037/76 ). La norma in esame, nella sua ampiezza, sembra riferita ad ogni specie di compensazione. Naturalmente il riferimento di cui al II comma, relativo alla coesistenza dei debiti, non può essere riferito alla compensazione giudiziale, ove è il giudice a liquidare il debito, secondo criteri di opportunità ("può": cfr. II comma art.
1243 cod. civ. ).
Assai importante è precisare il modo in cui opera la compensazione: l'art.
1242 cod. civ. enuncia la regola in base alla quale
essa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, dovendo pertanto essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, costituendo pertanto l'oggetto di una eccezione (Cass. Civ. Sez. III,
3823/95 )
che potrebbe esser svolta anche al di fuori di un procedimento civile nota1 (vi è a tal proposito chi parla di un'eccezione sostanziale
nota2 ).
Come conciliare l'efficacia del meccanismo estintivo della compensazione, imperniato sull'opposizione del controcredito, con l'affermazione secondo la quale l'istituto opererebbe
ipso jure ? Una tale asserzione, basata sul tenore letterale dell'art. 1286 del codice civile del 1865
nota3, non ha più appigli sotto l'impero del vigente codice civile, non potendo esser desunta in forza del riferito disposto del I comma dell'art.
1242 cod. civ. (che solo apparentemente allude ad un effetto estintivo correlato alla coesistenza dei reciproci debiti). Occorre notare che l'automaticità della compensazione legale importerebbe, tra l'altro, la considerazione del pagamento di un debito legalmente compensabile come un pagamento non dovuto, ciò che sicuramente deve respingersi. L'irripetibilità del pagamento non riguarda solo il caso in cui il debitore abbia rinunziato a valersi della compensazione, bensì anche quando egli non fosse a conoscenza del debito compensabile per giusti motivi
nota4. Poichè l'art.
1251 cod. civ. prescrive che colui che ha pagato non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salva l'ignoranza della sussistenza del proprio diritto credito compensabile per giusti motivi, è chiaro che, sussistendo queste giustificazioni, l'unica conseguenza che si produce è quella della permanenza delle garanzie date dai terzi e non già quella della ripetibilità di quanto pagato, che corrisponde ad un debito comunque esistente.
Si può a questo proposito evocare un paragone tra compensazione e prescrizione: entrambe pare operino di diritto, tuttavia sia l'effetto della compensazione, sia quello della prescrizione, non possono esser fatti valere se non in esito ad una domanda di parte
nota5 .
A differenza dell'eccezione di prescrizione, secondo l'opinione preferibile
nota6, sarebbe possibile, in tema di compensazione, attivare l'effetto estintivo anche in forza di un atto stragiudiziale di opposizione (da qualificarsi come atto unilaterale recettizio
nota7 ) la cui esistenza ed efficacia, una volta posto in essere, potrebbe anche esser rilevata d'ufficio dal giudice.
In ogni caso (cioè anche nell'ambito della compensazione legale) è indispensabile che la parte che intende giovarsi dell'effetto estintivo della compensazione, la invochi.Non è detto che questa parte debba identificarsi con colui che vanta il controcredito: si potrebbe anche trattare del fideiussore o del terzo datore di pegno o di ipoteca
nota8. Essi vengono infatti espressamente legittimati in questa veste ad opporre in compensazione il credito del garantito verso il suo creditore (art.
1247 cod. civ. : si veda per quanto attiene alla situazione del fidejussore, più generalmente l'art.
1945 cod. civ. ). Ai sensi dell'art.
1249 cod. civ. , qualora il debitore abbia più debiti soggetti a compensazione verso il suo creditore, si osservano le disposizioni di cui al II comma dell'art.
1193 cod. civ. , riguardante l'imputazione del pagamento. Secondo l'opinione prevalente
nota9 questa disposizione sarebbe derogabile, essendovi la possibilità che le parti si accordino per applicare criteri di imputazione differenti da quelli normativamente risultanti dalla norma citata.
Quanto al momento di produzione degli effetti dell'istituto in esame, in via di sintesi, possono proporsi le seguenti considerazioni:
- Per la compensazione volontaria l'estinzione si verifica dal giorno stabilito dall'accordo o da quello del verificarsi delle condizioni in esso previste nota10 ;
- Per la compensazione legale l'effetto estintivo procede dalla sopravvenuta esigibilità : l'eventuale pronunzia giudiziale sul tema avrebbe natura dichiarativanota11 ;
- Per la compensazione giudiziale l'estinzione si produce dal giorno dell' accertamento costitutivo operato dal giudice nota12 (Cass. Civ. Sez. III, 3188/81 ; Cass. Civ. Sez. I, 2009/75 ).
Note
nota1
In tal senso Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. VIII, 1961, p. 21; Zuddas, voce Compensazione, in Enc.giur.Treccani, vol. VII, 1988, pp. 2 e 3; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 273. Contra Pellegrini, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Libro delle obbligazioni, Firenze, 1948, p. 145; Balsamo, Contributo alla teoria della compensazione legale, Napoli, 1983, p. 45. Questi A. sottolineano infatti che la compensazione ha immediata efficacia estintiva.
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 497; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p. 497.
top2nota3
Già sotto la vigenza del codice del 1865, la non rilevabilità d'ufficio era ammessa in via interpretativa. A riprova di ciò si consideri l'opinione del Bolaffi, in Ann.dir.comp., vol. XIII, 1938, p. 378, il quale rilevava che la compensazione aveva effetto solo se l'interessato l'avesse invocata.
top3nota4
Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, p. 208; Schlesinger, voce Compensazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. III, 1959, p. 724.
top4nota5
In tal senso Perlingieri, op. cit., p. 290; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 728-729.
top5nota6
Schlesinger, op. cit., p. 724; Maccarone, Delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., dir. da De Martino, Roma, 1978, p. 272; Bracco, La compensazione, in Scritti giuridici ed economici, Padova, 1972, p. 471.
top6nota7
Contra Foschini, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965, p. 438 e Micheli, Compensazione legale e pignoramento, in Studi per Redenti, vol. II, Milano, 1951, p. 42. Questi A. vi ravvisano una forma di accertamento, integrativo della fattispecie legale produttiva dell'effetto giuridico.
top7nota8
Schlesinger, op. cit., p. 726, estende la facoltà di eccepire la compensazione al terzo acquirente del bene pignorato o ipotecato.
top8nota9
Conformi Giuliano, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 70; Perlingieri, op. cit., p. 369. Contra Schlesinger, op. cit., p. 725, il quale afferma l'inderogabilità della disposizione.
top9nota10
Breccia, op. cit., p. 725.
top10nota11
Perlingieri, op. cit., p. 300.
top11nota12
Bianca, op. cit., pp. 505-508.
top12Bibliografia
- ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952
- BALSAMO, Contributo alla teoria della compensazione legale, Napoli, 1983
- BOLAFFI, Ann.dir.comp., XIII, 1938
- BRACCO, La compensazione, Padova, Scritti giuridici ed economici, 1972
- FOSCHINI, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965
- GIULIANO, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano, 1955
- MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
- MICHELI, Compensazione legale e pignoramento, Milano, Studi per Redenti, II, 1951
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
- RAGUSA-MAGGIORE, Compensazione, Enc.dir., VIII, 1961
- SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.
- ZUDDAS, Compensazione, Roma, Enc.giur. Treccani, VII, 1988