Codice Civile art. 874


COMUNIONE FORZOSA DEL MURO SUL CONFINE
1. Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l' altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l' estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

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