Il
modo, o
onere modale,
consiste in una clausola diretta a restringere o limitare il contenuto di un'attribuzione effettuata a titolo gratuito, imponendo a colui che ne sia gravato una condotta consistente in un dare, in un fare o in un non fare a favore del disponente, di terzi o dello stesso beneficiato. Esso costituisce, per il beneficiario dell'attribuzione gratuita, talvolta
una limitazione al potere di disposizione attinente a quanto oggetto della liberalità, altre volte
un autonomo obbligo, che si traduce comunque in una riduzione del contenuto economico dell'attribuzione patrimoniale (che può giungere fino all'esaurimento della portata positiva di essa)
nota1 .
E' per tale motivo che il modo viene anche appellato
onere, cioè peso, facendo attenzione a non fare confusione con l'onere inteso come posizione giuridica soggettiva passiva (significativo della condotta cui occorre conformarsi al fine di potersi giovare di una situazione favorevole)
nota2.
Fin dai tempi del diritto romano, il
modus costituiva uno strumento idoneo a consentire al disponente il perseguimento di finalità altrimenti non raggiungibili: si pensi all'onere imposto all'erede di corrispondere somme per uno scopo determinato. Questo permetteva di ottenere un risultato analogo alla istituzione di una fondazione, in difetto di previsione di un atto idoneo a costituirla nella riferita circostanza.
Mentre il previgente codice civile non conteneva un'apposita disciplina del modo, venutosi a confondere spesso con la condizione, nel codice civile del 1942 sono state dettate norme che riguardano il modo sia in tema di disposizioni testamentarie (artt.
647 e
648 cod.civ.), sia in relazione alla donazione (artt.
793 e
794 cod.civ.).
Le espressioni che vengono a configurare in concreto l'onere possono essere varie (es.: ti dono mille, "però", "purché", "con l'onere di"... ecc..Numerosi sono gli esempi in materia testamentaria: nomino legatario A, assegnandogli 100 milioni, imponendogli contestualmente l'onere di curare la costruzione di una cappella votiva oppure di partecipare all'edificazione di un asilo): talvolta si pone il problema, di natura interpretativa, di distinguere se il disponente abbia voluto esprimere un modo, una condizione, ovvero un legato.
La distinzione tra queste figure sarà oggetto di autonomo approfondimento.
S'è detto, a proposito della definizione di modo, che esso limita una attribuzione effettuata a titolo gratuito
nota3. L'opinione espressa un tempo dagli interpreti
nota4, secondo la quale l'onere riguarderebbe i soli atti di liberalitá, deve essere sottoposta a critica.
Anche negozi che non cagionano in senso tecnico un depauperamento del disponente, quali il mandato gratuito, il deposito gratuito, il comodato,
tollerano l'apposizione dell'onere nota5 .
Occorre a questo punto interrogarsi circa la portata della limitazione dell'attribuzione patrimoniale insita nel modo.Si è infatti osservato da un lato che l'onere non costituisce un
corrispettivo di essa
nota6, dall'altro che il modo non va neppure messo sullo stesso piano di una semplice
raccomandazione o espressione di un
desiderio del disponente
nota7.
Sotto il primo
profilo, il modo non entra nel congegno causale dell'atto al quale è apposto. Questa asserzione sembra banale a proposito del testamento e della donazione: sarebbe fuori luogo ipotizzare una qualsiasi corrispettività sia di disposizioni di ultima volontà, sia di un atto di liberalità
inter vivos. Meno scontata è questa conclusione per gli ulteriori atti a titolo gratuito, ai quali il modo risulta apponibile.
Si pensi al comodato: è ancora qualificabile come comodato l'accordo tra due parti in forza del quale una si obblighi a pagare tutte le imposte connesse al bene, in pessime condizioni di uso, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo concesso dall'altra parte l'utilizzo gratuito del bene? Si rifletta sul fatto che, in buona sostanza, gli esborsi necessari per porre il bene in condizioni di ordinario utilizzo potrebbero di gran lunga superare l'ipotetica misura dei canoni di una normale locazione.Diverrebbe a questo punto logico far ricorso ad un criterio di riferimento ancorato ad un equilibrio di carattere economico tra le parti, ciò che tuttavia è del tutto esorbitante rispetto allo schema meramente restitutorio del comodato, schema che non contempla una corrispettività di prestazioni.
D'altro lato, all'inverso, la semplice raccomandazione non può che costituire un dovere di natura morale, non generando, nell'ipotesi di inadempimento, alcuna conseguenza giuridicamente sfavorevole nei confronti dell'inadempiente. L'inadempimento del modo può invece condurre, come si verificherà, addirittura alla risoluzione della disposizione.
Note
nota1
Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., p.687, rileva come il termine modo abbia un duplice significato: "esso designa sia la clausola apposta al negozio gratuito sia l'obbligazione che da tale clausola deriva in capo all'onerato".
top1nota2
Il modo, infatti, determina la nascita di un vero e proprio obbligo, dalla cui inosservanza discende la lesione di un diritto soggettivo altrui, mentre l'inadempimento dell'onere "non genera alcuna responsabilità verso gli altri, in quanto esaurisce i suoi effetti nella sfera giuridica del titolare" (Vindigni, voce Modo, in N.mo Dig.It., 1964, p.823).
top2nota3
Coviello, Manuale di diritto civile italiano, vol.I, Milano, 1910, p.430.
top3nota4
Così Biondi, Le donazioni, Torino, 1961, p.645 e Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.201.
top4nota5
E' dunque più corretto individuare il campo di applicazione del modo nell'ambito dei negozi gratuiti: Vindigni, cit., p.822.
top5nota6
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.206.
top6nota7
Scuto, Il "modus" nel diritto civile italiano, Palermo, 1909, p.271.
top7Bibliografia
- BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
- CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
- COVIELLO, Manuale di dir.civ.it., Milano, I, 1910
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, Palermo, 1909
- VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964