Respinta sia la teoria della volontà sia quella, antitetica, della dichiarazione, esclusa anche la fruibilità del correttivo costituito dalla teoria dell'autoresponsabilità che, se pure possiede l'innegabile pregio di costituire una conciliazione tra opposte esigenze di tutela, non risulta ancora adeguata alle esigenze di soluzione delle concrete ipotesi prospettabili (con particolare riferimento al caso dell'errore inescusabile, tuttavia riconoscibile dal destinatario della dichiarazione), rimane da esaminare la
teoria dell'affidamento.
Secondo questa costruzione, ogniqualvolta sia riscontrabile una divergenza tra volizione interna ed esteriorità della dichiarazione, ciò che conta è verificare se la manifestazione fosse idonea a suscitare un affidamento nel destinatario
nota1 .
Le esigenze di sicurezza e di certezza delle contrattazioni e del traffico giuridico impongono di adottare una soluzione che si ancori allo stato soggettivo, al grado di consapevolezza di colui che riceve la dichiarazione. Ogniqualvolta il destinatario di essa aveva la possibilità di rendersi conto (secondo un criterio di ordinaria diligenza) dell'errore in cui fosse caduto il dichiarante ovvero della sua condizione di incapacità, il dichiarante stesso viene protetto, potendo far valere i vizi che inficiano l'atto nota2. Al contrario, qualora il destinatario non fosse stato in grado di conoscere, secondo detto criterio di ordinaria diligenza, i vizi dell'atto, essi non possono farsi valere. L'atto rimane valido ed efficace, nonché vincolante per le parti
nota3 .
Si può riferire dell'immanenza, nel sistema del codice civile vigente, del principio dell'affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale
nota4 . Si consideri la disciplina dei vizi della volontà, ad eccezione della violenza, che rileva anche quando sia posta in essere dal terzo (potendo dunque essere del tutto sconosciuta dall'altra parte del contratto: cfr. art.
1434 cod.civ.). Si badi anche alle regole in tema di incapacità naturale, con speciale riferimento all'art.
428 cod.civ., norma che richiede necessariamente il requisito del grave pregiudizio ai fini dell'invalidità del contratto. Sistemi di pubblicità legale sono in grado di eliminare di per sé la buona fede ed il conseguente affidamento: il contratto è infatti annullabile per incapacità legale (art.
1445 cod.civ.) con la significativa eccezione del caso di cui all'art.
1426 cod.civ., che si riferisce all'ipotesi del minore che ha con raggiri occultato la propria età.
E' palese che l'operatività del principio è, per così dire, piena nel campo contrattuale, mentre non ha modo di porsi in materia testamentaria
nota5 .
In tal modo si può osservare che gli effetti negoziali si producono in ipotesi concrete nelle quali è difettato almeno in uno dei contraenti l'elemento costituito dalla volontà, intesa come intento riferito alla produzione degli effetti dell'atto.
Una volta chiariti questi aspetti, sarà più facile dare una risposta ragionevole rispetto a problematiche tipicamente assunte in considerazione dagli interpreti, riassumibili quali ipotesi di divergenza tra voluto e dichiarato (violenza assoluta, errore ostativo, riserva mentale, simulazione).
Note
nota1
Sacco, voce Affidamento, in Enc.dir., vol.II, p.661.
top1 nota2
Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.181.
top2nota3
Così anche Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.377.
top3nota4
Analogamente Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.181.
top4nota5
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.24.
top5 Bibliografia
- SACCO, Affidamento, Enc.dir., II