Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento di alcuni atti negoziali per incapacità naturale



Oltre alle norme per così dire "generali" di cui agli artt. 1425, II comma, cod.civ. e 428 cod.civ. , esistono norme speciali per determinati atti, le quali riconnettono alla prova dello stato in incapacità (intesa come difettosa possibilità di intendere o di volere) della parte al momento del compimento dell'atto, l'annullamento del medesimo:

  1. per quanto attiene al testamento il n.3 dell'art. 591 cod.civ. presenta una disposizione che assume in considerazione sia la condizione di incapacità legale sia quella di incapacità naturale. Prescindendo dalla separata disamina che pure viene compiuta specificamente sul tema, si può qui rammentare che è sufficiente per legittimare chiunque ne abbia l'interesse, la semplice prova che un soggetto, sebbene non interdetto, si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece l'atto nota1;
  2. per il matrimonio l'art. 120 cod.civ. , prescrive che l'atto possa essere impugnato da quello degli sposi che, al momento della celebrazione sia stato incapace, purchè non vi sia stata coabitazione per un anno dopo il recupero della pienezza delle facoltà mentali;
  3. in materia di liberalità donative, ai sensi dell'art. 775 cod.civ. la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.


Note

nota1

La dottrina sul punto appare concorde. Si vedano, tra gli altri, Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, pp.349 e 350; Capozzi, Successioni e donazioni, Varese, 1983, pp.390 e 498;

nota3

Caramazza, Delle successioni testamentarie, art. 587-712, in Commentario teorico-pratico al codice civile, diretto da De Martino, Roma, 1982, p.76.
top1

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Requisiti ai fini della declaratoria di annullamento di alcuni atti negoziali per incapacità naturale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti