Rapporti tra forma e pubblicità



L'indispensabilità di una determinata forma ai fini della validità dell'atto non deve essere confusa con l'assoggettamento di esso a pubblicità.

Esiste per lo più un'evidente connessione tra elemento formale e meccanismo pubblicitario: si pensi alla trascrizione dei contratti che importano il trasferimento, la modificazione o l'estinzione di diritti reali immobiliari. Prescindendo dalla considerazione in base alla quale detti contratti, in difetto di forma scritta sarebbero nulli ai sensi dell'art. 1325 n.4 cod.civ., la risultanza per atto scritto costituisce il presupposto per poter procedere alle formalità della trascrizione, iscrizione ed annotamentonota1. Queste formalità devono, a propria volta, essere distinte dalla registrazione, la cui valenza è di natura eminentemente tributaria, pur dovendosi rilevare come l'intervenuta registrazione sia anche funzionale a conferire data certa ad una scrittura.

Per di più, in tema di ipoteca, la forma è altresì funzionale all'effettuazione della formalità di iscrizione, in difetto della quale, stante la natura costitutiva della pubblicità, non potrebbe dirsi neppure esistente la garanzia reale.

Analogamente, in materia di società di capitali, il formalismo della costituzione per atto pubblico risulta preliminare all'effettuazione della pubblicità della registrazione presso il registro delle imprese, avente parimenti natura costitutiva della soggettività dell'ente.

Non è detto tuttavia che il negozio debba necessariamente rivestire una forma tale da consentire l'effettuazione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge: si pensi all' alienazione di beni mobili registrati (es.: autoveicoli). Si tratta di contratti a forma libera assoggettati alla formalità pubblicitaria della trascrizione nei registri del P.R.A..

In questo caso sembra chiaro che l'indispensabilità dell'effettuazione della trascrizione della vendita non può reagire sul regime formale proprio del trasferimento di beni mobilinota2 .

Come è ovviabile l'inconveniente?

La prassi conosce l'approntamento di dichiarazioni, per lo più unilaterali, aventi natura ricognitiva, dell'intervenuta precedente alienazione verbale bilaterale del bene mobile al solo fine di consentire a tale congegno negoziale di essere assoggettato a pubblicità.

Come è evidente, nessuna efficacia potrebbero sortire analoghe dichiarazioni ricognitive (se non nei limiti di cui all'art. 2725 e 2724 n.3 cod.civ.) in riferimento alla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari.

Note

nota1

Sottolinea lo stretto legame esistente tra formalismo ed esigenze di pubblicità Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc.dir., p.1006.
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nota2

Parte della dottrina sottolineando come queste esigenze di forma non influiscano sulla validità dell'atto, ma non siano neppure previste come forme ad probationem , giacché i fatti documentati sono dimostrabili attraverso qualsiasi mezzo di prova (cfr. Girino, Il verbale delle deliberazioni condominiali, Milano, 1973, pp.112-127 e Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc.dir., p.999), preferisce individuare una terza categoria, definita forma ad regularitatem (Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1946, p.311) o forma integrativa (Genovese, Le forme integrative e le società irregolari, in Riv.trim.dir e proc.civ., 1948, p.119).
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Bibliografia

  • GENOVESE, Le forme integrative e le società irregolari, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
  • GIORGIANNI, Forma degli atti, Enc. dir.
  • GIRINO, Il verbale delle deliberazioni condominiali, Milano, 1973

Prassi collegate

  • Studio n. 208-2010/T, La registrazione d’ufficio e l’enunciazione nell’imposta di registro

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