Autorizzazioni previste da leggi speciali (costituzione di società per azioni)




Il n. 3 dell'art. 2329 cod. civ. dispone indispensabilmente, ai fini della costituzione della società per azioni, che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni previste dalle leggi speciali con riferimento alle peculiarità dell'oggetto sociale. In esito alla riforma del 2003 è stata semplicemente eliminato il riferimento alla provenienza "governativa" degli eventuali provvedimenti autorizzatori necessari per esercitare l'attività. E' evidente la connessione del tema in esame con la specialità dell'oggetto sociale, attinente ad attività c.d. "riservate" nota1 .

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Note

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Si pensi all' attività bancariadi cui al D. Lgs. 1993, n. 385 (c.d. T.U. in materia bancaria), a quella assicurativa (che per l'appunto deve essere svolta in via esclusiva secondo quanto risulta dai D. Lgs. del 1995, nn. 174 e 175). Altrettanto si può dire per l' attività sportiva di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 , per l' attività di revisione contabile di cui ai D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e 24 febbraio 1998, n. 58 , per l' attività editoriale relativa alla pubblicazione di quotidiani e per quella di mediazione.
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