Codice Civile art. 2261


CONTROLLO DEI SOCI
1. I soci che non partecipano all' amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all' amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
2. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell' amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

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