Liquidazione della quota del socio defunto agli eredi



L'art. 2284 cod.civ. . contempla la liquidazione della quota del socio defunto come oggetto di una precisa obbligazione la cui insorgenza è condizionata in senso negativo dalla riserva contenuta nell'esordio della norma citata ("salvo contraria disposizione del contratto sociale...").
La liquidazione deve rappresentare esattamente il valore della partecipazione sociale già facente capo al socio venuto meno, comprensiva di tutti gli elementi attivi e passivi presenti nella situazione patrimoniale della società. In particolare deve essere computato anche l'avviamento commerciale (cfr. Cass. Civ., Sez.I, 1036/09; Cass. Civ. Sez. I, 3671/01 ; Tribunale di Milano, 14/01/1988).

Quanto alla natura di tale diritto, è stato deciso che esso possieda consistenza analoga al diritto di credito che competerebbe al socio che avesse inteso recedere: ne è stato dedotto l'assoggettamento al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art.2949 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. I, 22574/2014).

Quanto all'onere della prova, si reputa che incomba ai soci superstiti dar conto del valore della quota del socio defunto e non già agli eredi di quest'ultimo. Ne segue che, in difetto di ciò, il giudice ben può valutare, anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti tecnici d'ufficio, gli elementi patrimoniali ai fini di addivenire alla determinazione del valore della partecipazione sociale (Cass. Civ. Sez. II, 5809/01). Ci si è spinti fino al punto da ipotizzare il ricorso da parte del giudice, in difetto di adempimento all'obbligo del rendiconto (in un certo senso dilatando l'applicazione dell'art. 2261 cod.civ.) da parte dei soci amministratori, al deferimento a costoro del giuramento suppletorio al fine di determinare tale elemento (cfr. la sopra citata Cass. Civ., Sez.I, 1036/09).
Si riferirà partitamente dell'individuazione del soggetto passivo della liquidazione e della conseguente legittimazione passiva in ordine alla relativa domanda da parte degli eredi.

Prassi collegate

  • Quesito n. 244-2015/I, Morte di accomandatario di sas, continuazione con un erede e liquidazione degli altri
  • Quesito n. 176-2010/I e 154-2010/T, Criterio di valutazione delle partecipazioni in società semplice in caso di successione o donazione

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