Conseguenze sul regime di opponibilità della pubblicità nel registro delle imprese (società per azioni)




E' possibile configurare anche un'inusuale ipotesi di divergenza tra sussistenza dei potere rappresentativi dell'organo amminstrativo (art. 2384 cod.civ. ) e correlativa pubblicità. Si pensi al difetto di nomina o comunque di attribuzione del potere di rappresentanza che si accompagni all'esecuzione di una incongruente formalità pubblicitaria presso il registro delle imprese. Cosa riferire dell'ipotesi in cui dalla consultazione di quest'ultimo emerga l'esistenza di poteri concretamente insussistenti? Nella fattispecie potrà rinvenire applicazione il regime previsto dall'art. 2193 cod.civ. relativo all'opponibilità ai terzi dei fatti iscritti nel registro delle imprese. Conseguentemente la mancanza dell'atto di nomina o del conferimento del potere di rappresentanza non sarà opponibile ai terzi che non siano stati a conoscenza di tale difettosità.

Altro problema è invece quello della opponibilità della modificazione statutaria consistente nell'introduzione della clausola simul stabunt, simul cadent all'amministratore che fosse stato nominato successivamente all'adozione della detta modifica, ma prima della pubblicazione della stessa preso il Registro delle imprese. In questo caso infatti non è in questione il rapporto tra società e terzi (verso i quali la norma citata è orientata a fornire protezione), bensì il nesso, di natura organica, che si pone tra ente ed amministratore. Poichè in riferimento a tale nesso fa difetto una dualità soggettiva, del tutto irrilevante può essere considerato il difetto di conoscenza dovuto al fatto che sia stata data pubblicazione della predetta modifica successivamente alla nomina dell'amministratore stesso (Cass. Civ., Sez.I 18597/08 ).

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