Funzione ed effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese



Quali sono gli effetti e lo scopo dell'iscrizione degli atti e delle vicende della società in nome collettivo presso l'ufficio del registro delle imprese? Al di là di una generica efficacia notiziale, che indubbiamente accompagna ogni meccanismo di tipo pubblicitario, le norme dettate al riguardo affrontano il tema in modo frammentario.

Anzitutto l'art. 2297 cod. civ. , sia pure in negativo, descrive un primo cospicuo momento di rilevanza dell'esecuzione della formalità pubblicitaria relativa all'atto costitutivo. Esso infatti prescrive che, fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Dunque l'assenza di iscrizione determina l'irregolarità della società, fenomeno che assumeremo in separata considerazione.

Per verificare in positivo ed in via generale la funzione e l'efficacia dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari occorre tuttavia fare riferimento all'art. 2193 cod. civ. , norma dettata in tema di disposizioni generali regolatrici del registro delle imprese. La norma introduce una duplice presunzione, la prima delle quali juris et de jure, la seconda juris tantum. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non possono infatti venire opposti ai terzi da chi ha l'obbligo di darvi pubblicità, a meno che non siano stati iscritti. E' tuttavia possibile che si dia prova che, nonostante l'inesecuzione della formalità, i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza. Il II comma della norma in esame sancisce inoltre l'efficacia ex nunc dell'iscrizione: l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può infatti essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Si tratta dunque di pubblicità dichiarativa, la cui effettuazione è condizione (anche se non cogente ed esclusiva) di opponibilità dei fatti e degli atti che vi sono soggetti. Questa classificazione è confermata dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 2297 cod. civ. , dell'art. 2298 cod. civ. nonché dall'art. 2300 cod. civ. , norme tutte accomunate dalla duplice presunzione di cui si è dato conto più sopra.

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