Codice Civile art. 1993


ECCEZIONI OPPONIBILI
1. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità, o di rappresentanza al momento dell' emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l' esercizio dell' azione.
2. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell' acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo<1>.

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