Titoli di credito



Nell'ambito delle promesse unilaterali (art. 1987 cod. civ. ) vengono in esame quei documenti dalla forma rigorosamente definita, quelle cartulae, che, per così dire, incorporano il diritto di credito nota1(art. 1992 cod. civ.). Si pensi alla cambiale ed all'assegno, il cui contenuto è predeterminato dalla legge, che disciplina minuziosamente gli aspetti formali, in difetto dei quali il titolo è privo dell'efficacia che gli è propria. Quest'ultima, più in particolare, può dirsi consistente nel permettere un'agevole circolazione del diritto di credito racchiuso dal titolo stesso.

In via generale i titoli di credito contengono la promessa di effettuare una certa prestazione (per lo più il pagamento di una somma di denaro) indipendentemente da qualsiasi considerazione riguardante gli altri rapporti tra le parti, esattamente nella misura ed alle condizioni espresse dal tenore letterale del titolo stesso nota2. Il titolo di credito può dunque essere definito come il documento, connotato da un rigido formalismo predeterminato, che incorpora l'ordine o la promessa dell'effettuazione di una determinata prestazione nota3: promessa del tutto autonoma nota4 e svincolata da ulteriori rapporti.

Quest'ultimo aspetto riveste particolare importanza, risultando funzionale alla circolazione del diritto racchiuso nel titolo: è evidente che se il debitore potesse opporre al nuovo creditore cessionario le eccezioni basate sul rapporto fondamentale intercorso con l'originario creditore, il titolo perderebbe gran parte della propria ragion d'essere. Chi mai accetterebbe un pagamento mediante girata di un assegno o di una cambiale qualora l'emittente (persona ordinariamente sconosciuta al giratario) potesse opporgli la difettosità del rapporto in base al quale il titolo è stato emesso?

Si badi che, in tema di cessione del credito le cose vanno ben diversamente, poiché è ben possibile che il debitore ceduto opponga al cessionario, nuovo creditore, le eccezioni basate sul rapporto intercorso con il cedente nota5.

Poiché in esito alla cessione il credito rimane immutato, esercitando dunque il cessionario il medesimo diritto già facente capo al cedente, ne segue che il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente nota6 .

Ciò con l'eccezione (art. 1248 cod. civ. ) fondata sulla compensazione tra il debito ceduto e il credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente quando vi sia stata pura accettazione della cessione da parte del debitore ceduto nota7.

Che cosa dire dell'ipotesi in cui il credito risulti incorporato in un titolo astratto come la cambiale? A tal proposito l'art. 1993 cod. civ. consente che il debitore possa opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità, o di rappresentanza al momento dell' emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell' azione.

Il debitore può anche opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori: ciò tuttavia soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimonota8. Dunque l'emittente (debitore ceduto) in generale non ha la possibilità di opporre all'ultimo giratario (cessionario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al primo prenditore (creditore cedente), in virtù dei principi generali in materia di astrattezza e letteralità del titolo nota9.

Dal titolo di credito si differenzia il semplice titolo di legittimazione. Quest'ultimo, a differenza del primo, non incorpora il diritto di credito, svolgendo una mera funzione probatoria relativamente all'individuazione di chi sia il titolare del diritto (cfr. l'art. 2002 cod. civ.). Ne segue la non cedibilità, scaturente dal fatto che esso non incorpora il credito e la duplicabilità nell'ipotesi di smarrimento, sottrazione o distruzione (mentre in questa eventualità il titolo di credito dovrebbe subire il procedimento di ammortamento).

Un più approfondito esame delle caratteristiche, delle specie, degli aspetti afferenti alla peculiarità dell'elemento causale e della disciplina dei titoli di credito sarà oggetto di analisi nella sede appropriata.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 248.
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nota2

Fragali, voce Obbligazioni, in Comm. Barbera, vol. I, p. 350;Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 655.
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nota3

V. Asquini, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966, p. 49.
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nota4

E' infatti pacifico che ogni successivo proprietario del documento acquista originariamente, con la proprietà dello stesso, il diritto cartolare verso il debitore come diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti proprietari: Di Amato, I titoli di credito, in Trattato Rescigno, vol. V, Torino, 1985, p. 444; Martorano, Titoli di credito, in N.sso Dig.it., vol. XIX, 1973, p. 327.
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nota5

Bianca, Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963, p. 36.
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nota6

Conforme Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., p. 437; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991, pp. 427 e ss.
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nota7

Si ritiene che qui operi una presunzione iuris et de iure di consapevolezza, da parte del debitore, di non avere più di fronte il creditore originario: Maccarrone, Delle obbligazioni (art. 1218-1276), in Comm. cod. civ. dir. da De Martino, Roma, 1978, p. 313. Contra Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 363.
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nota8

Bottiglieri, Agire intenzionalmente a danno e malafede nell'acquisto dei titoli di credito, in I titoli di credito, a cura di Pellizzi, Milano, 1980, p. 130. Secondo Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, pp. 402-403 è il caso della "girata di comodo", ove il possessore, per evitare che il debitore gli opponga una eccezione, gira il titolo a persona compiacente, cui il debitore non possa opporre alcuna eccezione.
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nota9

Fiorentino, Dei titoli di credito, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, pp. 69 e ss.
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Bibliografia

  • AMATO, I titoli di credito, Torino, V, 1985
  • ASQUINI, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966
  • BIANCA, Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963
  • FIORENTINO, Dei titoli di credito, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974
  • FRAGALI, Obbligazioni, Comm.Barbera, I
  • MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
  • MARTORANO, Titoli di credito, Enc. dir., XLIV
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975

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