La caratteristica dell'
autonomia del titolo di credito è strettamente collegata con la pregnante importanza della sua forma (requisito che si compendia nell'autonomo carattere della letteralità).
Cosa significa autonomia? Testualmente essa evoca l'indipendenza del titolo rispetto all'elemento causale proprio del negozio sottostante. Si pensi al rilascio di una cambiale da parte di Tizio a Caio in relazione alla vendita di merce che non sia stata contestualmente pagata. Non si può dire che la cambiale sia stata rilasciata indipendentemente dalla sottostante vendita: proprio al contrario è stata utilizzata allo scopo di provvedere al pagamento del prezzo, sia pure mediante il differimento del medesimo ad un tempo successivo. Fino a quando la cambiale rimane nel cassetto del venditore Caio l'unico effetto conseguente al rilascio del titolo è proprio questo rinvio del pagamento
nota1. Non si può riferire di alcuna manifestazione di autonomia della cambiale
nota2. Tuttavia la funzione di essa non è certamente quella di rimanere nelle mani del primo prenditore, bensì quella di circolare, di essere girata, allo scopo di costituire modalità di pagamento (differito) relativamente ad ulteriori negoziazioni. Se Caio a propria volta acquista altra merce da Sempronio
nota3 al quale gira la cambiale già rilasciatagli da Tizio, ecco che ha modo di manifestarsi in pieno la caratteristica in parola.
Nel momento in cui la cambiale circola, si produce uno sdoppiamento dell'elemento causale. Il titolo cessa di essere per così dire "collegato" al negozio sottostante (la vendita della merce da Tizio a Caio) andando a correlarsi con l'ulteriore negoziazione intercorrente tra Caio e Sempronio. I titoli di credito (con particolare riferimento a quelli che circolano in forza della girata) sono propriamente connotati da questa attitudine a ricoprire una negoziazione sottostante il cui elemento causale può variare
nota4. A questo proposito è addirittura ipotizzabile l'emissione di una cambiale di favore ovvero
donandi causa nota5, in relazione alla quale cioè fa difetto qualsiasi giustificazione causale ulteriore rispetto all'emissione del titolo accompagnata dal particolare intento di arricchire il donatario ovvero di favorirlo (Cass. Civ.Sez. I,
7348/94 ; Cass. Civ. Sez. II,
1126/93). A dire il vero in quest'ultima ipotesi la convenzione di favore si pone pur sempre come connotata di una propria identità causale, determinandosi con essa le condizioni entro le quali il beneficiario potrà profittare del rilascio del titolo.
Quello che si è detto per la cambiale, può essere ripetuto per l'assegno bancario (ed anche per quello circolare), ovviamente fatta salva la notevole differenza tra tali titoli, dal momento che l'assegno costituisce strumento di pagamento, mentre il titolo cambiario è uno strumento con il quale viene concesso credito. Giova tuttavia rilevare come, a causa delle sempre più rilevanti restrizioni alle libertà di eseguire pagamenti in denaro contante (d.lgs.231/2007), è stato parallelamente introdotto il divieto (se non in casi circoscritti e previo pagamento di un'imposta) di girare l'assegno emesso in favore di prenditori ulteriori. In sintesi, l'assegno non può che essere emesso con la clausola di non trasferibilità, che implica il fatto di non poter essere girato se non per l'incasso, precludendone così la circolazione quale titolo di credito. Ci si può così domandare se la classificazione dell'assegno bancario e circolare sia ancora quella originaria o se, in conseguenza di quanto detto, non debba mutare. Va rilevato come sia stata affermata la natura soltanto formale della inopponibilità dell'azione causale al prenditore di un assegno che, pure apparentemente terzo rispetto al contratto, in effetti tale non potesse essere definito da un punto di vista sostanziale (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
7779/2014). In un certo senso un sapore "storico" possiedono quelle pronunzie che fanno riferimento alla "girata", stante i limiti sopra riferiti (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
21838/2014 intesa a mettere a fuoco l'indipendenza del requisito del controllo della continuità delle girate rispetto all'obbligo di levare protesto in tutti i casi di mancato pagamento dell'assegno).
Ecco allora chiarirsi il significato dell'autonomia:
essa consiste nell'attitudine del titolo di credito a ricoprire ruoli causali diversi di volta in volta in relazione alla negoziazione sottostante, pur mantenendo la propria indipendenza, ciò che vale a consentire il trasferimento del titolo stesso da un prenditore ad un altro nota6. Come tale essa risulta funzionale alla tutela dell'affidamento dei terzi al quale viene trasferito il titolo, secondo la legge di circolazione che è propria di ciascuna specie di titolo di credito
nota7 .
Si rammenti la disciplina dettata in tema di cessione del credito. Il cessionario non acquista un diritto nuovo: subentra in quello già facente capo al cedente. Ciò si riflette sul regime delle eccezioni praticabili al cessionario da parte del debitore ceduto, quest'ultimo può opporre al primo le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Colui al quale viene trasferito il titolo di credito acquista al contrario un diritto nuovo, in tutto e per tutto autonomo rispetto al diritto del precedente titolare
nota8 . Questo spiega perché il debitore non può ai sensi dell'art.
1993 cod.civ. opporre al cessionario del titolo le eccezioni fondate sui rapporti tra esso debitore e creditore originario bensì unicamente quelle attinenti agli eventuali rapporti con costui (cioè le eccezioni di natura personale che esso debitore può svolgere nei confronti del cessionario del titolo) ovvero le eccezioni basate sul tenore letterale del titolo (forma che infatti assume una speciale importanza).
L'autonomia costituisce la risultante dell'utilizzo di una forma speciale
nota9 . Se Tizio promette semplicemente a Caio di pagare 100 senza fare uso di alcuna formula particolare, questa dichiarazione produce semplicemente un effetto di tipo probatorio: ai sensi dell'art.
1988 cod.civ. colui che è indicato come creditore è dispensato dal dare la prova del proprio diritto di credito. La cambiale è invece qualificata dall'utilizzo di un particolare formalismo, il cui difetto degrada il titolo al rango di mera promessa
nota10 .
Non è comune a tutti i titoli di credito il requisito della astrattezza e, conseguentemente, quello dell'autonomia. Vi sono anche titoli di credito causali (lo sono ad esempio le azioni e le obbligazioni). In esso l'adempimento della prestazione promessa è subordinato, anche con riferimento ai terzi, allo svolgimento del rapporto al quale attiene il documento
nota11 .
Note
nota1
Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.713.
top1nota2
Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p.410.
top2nota3
Cfr. Libonati,
Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p.27.
top3nota4
Si veda Troisi,
Negozio giuridico, negozio astratto, in Enc. dir. Treccani, p.8, per il quale "la promessa cambiaria, in realtà, è un atto che non predispone un'autonoma causa ma rimanda ad un preesistente schema causale con il quale è funzionalmente collegato", anche se poi riduce la promessa cambiaria stessa "ad un atto non negoziale che non manifesta un interesse storicamente nuovo, ma esplica una funzione meramente rappresentativa di un rapporto già esistente nella realtà giuridica, così come modificato dalla c.d. convenzione esecutiva".
top4nota5
Cfr. Pavone La Rosa,
La cambiale, in Tratt. Dir. civ., dir. da Cicu-Messineo, XXXIX, t.1, Milano, 1994, p.211.
top5nota6
Pavone La Rosa,
La cambiale, in Tratt. Dir. civ., dir. da Cicu-Messineo, XXXIX, t.1, Milano, 1994, p.216 e Gazzoni, Manuale di dir.priv. , Napoli, 1996, p.709.
top6nota7
Non è sufficiente che un soggetto si qualifichi quale mero possessore di un titolo al fine di poter legittimamente pretendere il pagamento
top7nota8
Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.661, mentre Troisi,
Negozio giuridico, negozio astratto, in Enc.Treccani, p.9, parla di acquisto a titolo originario a favore del terzo come conseguenza della peculiare circolazione del titolo per giustificare la nascita di un diritto nuovo in capo all'acquirente. In realtà in questo caso non si comprende il ricorso al concetto di acquisto a titolo originario, perché non si giustificherebbe la scelta del legislatore di introdurre una norma come l'
art.1994 cod.civ. , che garantisce la tutela del terzo acquirente di buona fede anche nel caso eccezionale in cui il soggetto cedente il titolo non sia l'effettivo titolare: la norma, cioè, presuppone che il trasferimento cambiario avvenga tra il titolare legittimo ed un terzo, ma rafforza la posizione del terzo anche nel caso in cui il cedente non sia proprietario del titolo.
top8nota9
Pavone La Rosa,
La cambiale, in Tratt. dir. civ., dir. da Cicu-Messineo, XXXIX, t.1, Milano, 1994, p.60.
top9nota10
Barbero,
Il sistema di diritto privato, Torino, 1993, p.257.
top10nota11
Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p.411.
top11Bibliografia
- LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999
- PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982