Codice Civile art. 1989


PROMESSA AL PUBBLICO
1. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
2. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l' anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l' avveramento della situazione o il compimento dell' azione prevista nella promessa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1989"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti