Giochi e scommesse organizzati



Tra i giochi leciti e forniti di tutela giuridica ai sensi dell'art. 1935 cod.civ. (nel senso che al vincitore è data la possibilità di azionare il diritto di credito attinente alla vincita) assumono preponderante importanza le scommesse organizzate ed a pronostico (si pensi ai popolari Totocalcio, Totip, Tris, Gratta e vinci etc.). Il fenomeno della scommessa a cui prende parte un gran numero di persone possiede indubbiamente una portata sociale. Occorre tuttavia avvisare della differenza tra i giochi e le scommesse di cui discorriamo ed i concorsi a premio, nei quali fa difetto l'aleatorietá che invece contraddistingue le scommesse organizzate nota1. Nell'ambito dell'indagine che stiamo conducendo è possibile distinguere due figure:
  1. le scommesse bilaterali
  2. le scommesse plurilaterali. Stante le differente struttura giuridica delle due fattispecie si impone un esame separato di ciascuna di esse.
Si badi al fatto che la cennata regola di cui all'art.1935 cod.civ. vale soltanto per l'aspetto legato all'aspetto "pubblico" autorizzato e non a quello degli accordi interprivati eventualmente collegati, ma non forniti di tutela giuridica (Cass. Civ., Sez. III, 20622/11).

Note

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I Concorsi a premio (concorsi radiotelevisivi, estrazione a sorte tra i clienti di un'azienda, tra gli utilizzatori di un determinato prodotto) danno vita ad una figura soltanto simile al contratto di scommessa. Il fenomeno è connotato da finalità pubblicitarie: si pensi al concorso consistente nel fornire alcune risposte su un tagliando da spedire per poter partecipare ad un'estrazione a sorte nella quale il premio consista nella vincita di uno specifico prodotto. L'aleatorietà è presente quale elemento accidentale. Come deve essere inquadrata giuridicamente la fattispecie? Secondo l'interpretazione preferibile (Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.163) si tratterebbe in ogni caso (qualunque sia il modo con cui il concorso viene attuato: stampa, radio, televisione) di una promessa al pubblico ex art. 1989 cod.civ.. Fa difetto l'elemento della reciprocità di assunzione del rischio. Colui che partecipa al concorso non effettua alcun esborso, non mette a disposizione alcuna posta, limitandosi a seguire le disposizioni dell'organizzatore (compilare un tagliando, spedirlo, rispondere a domande, etc.). Risulta del tutto escluso per ogni partecipante il rischio di una perdita economica (se si eccettua l'eventuale spreco di tempo). L'elemento dell'alea fa difetto anche in relazione alla posizione del soggetto che ha organizzato e bandito il concorso. Costui infatti si obbliga a corrispondere comunque il premio in palio a chi si troverà in certe condizioni (sorteggio del nominativo, aver risposto correttamente ad un quesito, etc.). Non sussiste, sotto questo profilo, incertezza alcuna. Anche i concorsi a premio sono soggetti, per ragioni di ordine pubblico, ad autorizzazione amministrativa. A mente del d.p.r. 430/2001 l'individuazione dei vincitori deve essere effettuata alla presenza di un notaio ovvero di un funzionario responsabile della Camera di Commercio. Delle relative operazioni si redige apposito verbale ai sensi dell'art. 9 del predetto provvedimento normativo.
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Bibliografia

  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

Prassi collegate

  • Decreto 27 settembre 2010, Introduzione e disciplina del concorso straordinario Vinci per la vita Win for Life Gold (Decreto n. 2010/32402)
  • Quesito n. 667-2008/C, Sul divieto di organizzare lotterie


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