Promessa al pubblico



Nell'ambito delle promesse unilaterali fonti di obbligazioni di cui all'art. 1987 cod. civ. può essere annoverata la promessa al pubblico (art. 1989 cod. civ. , che consiste nella promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione o abbia compiuto una determinata azione (es.: la promessa di una somma di denaro come premio per una nuova idea).

Dispone la norma citata che la promessa acquista per colui che l'ha effettuata efficacia vincolante non appena è resa pubblica nota1 . A tal proposito risulta del tutto indifferente il mezzo del quale si avvalga il promittente: affissione di manifesti, pubblicazione di avvisi su quotidiani, diffusione via internet di messaggi di posta elettronica, televisione.

Quando sorge l'obbligazione?

Essa sorge nel momento in cui un soggetto qualsiasi abbia posto in essere la condotta prevista o si sia trovato nella situazione contemplata nota2 .

Occorre distinguere tra la vincolatezza della promessa in sé e per sé ed insorgenza dell'obbligazione prevista, che si determina in relazione alla verificazione delle eventualità previste nella promessa.

L'efficacia vincolante della promessa consiste nel doverla tenere ferma ed è comunque immediata: dal momento in cui essa viene resa pubblica non risulta infatti revocabile, se non successivamente al decorso del termine previsto (ovvero, in difetto di previsione di un termine, dopo un anno)nota3. La revoca è tuttavia consentita quando vi sia giusta causa ed a condizione che la revoca intervenga con le stesse (o equivalenti) modalità di pubblicizzazione della promessa nota4 .

L'obbligazione che scaturisce dall'avere un soggetto compiuto l'azione prevista (o dal trovarsi nella situazione descritta) consiste invece nel dover adempiere a quanto promesso (pagare una certa somma di denaro, consegnare una determinata cosa mobile, etc.) nota5 .

Particolarmente importante è distinguere la promessa al pubblico dall'offerta al pubblico nonché analizzare più compiutamente la disciplina della figura in esame.

Note

nota1

Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1974, p.449; Sacco, La conclusione dell'accordo, in Trattato Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 79.
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nota2

Rescigno, voce Obbligazioni (nozioni generali), in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 164.
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nota3

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p. 244.
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nota4

In tal senso Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 363.
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nota5

Rescigno, voce Obbligazione (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 164; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 59.
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Bibliografia

  • BRANCA, Delle promesse unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato), Milano, Enc.dir., XXIX, 1979
  • SACCO, La conclusione dell'accordo, Torino, Tratt. Rescigno, X, 1982

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