Disciplina della promessa al pubblico



La promessa al pubblico è immediatamente produttiva di un vincolo (consistente nel tenere ferma la promessa e non nell'adempiere a quanto promesso) per il promittente: costui non può infatti revocarla, dal momento in cui è resa pubblica, se non decorso il termine apposto alla stessa o risultante dalla natura o dallo scopo della medesima, o altrimenti dopo un anno senza che nessuno abbia comunicato il raggiungimento del risultato previsto o di essersi trovato nella situazione contemplata (II comma art. 1989 cod. civ. ).

Prescrive tuttavia l'art. 1990 cod. civ. che, eccezionalmente, anche prima di questi termini, sia possibile porre nel nulla la promessa quando intervenga una giusta causanota1 concorrendo l'ulteriore condizione che la revoca venga resa pubblica nella stessa forma o in una diversa forma, comunque equivalente a quella della promessa.

Ciò sempreché nel frattempo la situazione prevista o il risultato indicato non siano stati già raggiunti da qualcuno, poiché in tal caso la revoca rimarrebbe comunque priva di efficacia nota2 .

L'art. 1991 cod. civ. prescrive infine che, qualora nella situazione prevista dalla promessa vengano a trovarsi più persone, il diritto alla prestazione oggetto della promessa, quando è unica, spetta a colui che ne ha dato per primo notizia al promittente. Che dire dell'ipotesi in cui la notizia fosse stata data da più persone contemporaneamente? L'unica soluzione accettabile sarebbe quella di ritenere che la prestazione spetti a tutti, almeno pro quota nota3.

Note

nota1

Secondo il Santoro Passarelli (Giusta causa, in N.sso Dig.it., vol. VII, 1961, p. 1109) i fatti sopravvenuti devono essere tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, perché solo così l'interesse alla sua realizzazione cede di fronte all'interesse all'estinzione. In particolare, nella promessa al pubblico questa problematica non andrebbe riferita alla prosecuzione del rapporto, ancora in itinere, bensì ai presupposti della sua insorgenza.
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nota2

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 245.
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nota3

Conforme Falqui-Massidda, Promesse unilaterali, in N.sso Dig.it., vol. XIV, 1967, p. 1852; Ferri, Le promesse unilaterali. I titoli di credito, in Tratt. dir. civ. dir. Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, pp. 38 e ss.
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Bibliografia

  • FALQUI-MASSIDDA, Promesse unilaterali, N.ssoDig.it, XIV, 1967
  • FERRI, Le promesse unilaterali, i titoli di credito, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Giusta causa, N.mo Dig.it.

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