Assicurazione a favore di un terzo




Il contratto di assicurazione può prevedere fin dall'atto della stipulazione (ovvero anche in forza di una successiva modifica) che la prestazione per il caso in cui si verifichi l'evento pregiudizievole venga attribuita ad un terzo (art. 1411 cod.civ.).

Costui viene ad assumere la qualifica di beneficiario, figura che viene a  divergere rispetto a quella dell'assicurato (vale a dire del soggetto sul quale grava in via immediata e diretta il rischio dell'evento pregiudizievole).

La legge assume in considerazione l'eventualità prospettata per la sola assicurazione sulla vita (artt. 1920 , 1922 e 1923 cod.civ.) nella quale cioè il rischio è costituito dall'evento della morte dell'assicurato: tuttavia lo schema può essere impiegato  anche in relazione all'assicurazione contro l'infortunio (Cass. Civ. Sez. III, 6062/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 9388/94 ; Cass. Civ. Sez. I, 3207/94 ; Cass. Civ. Sez. I, 4851/80 ; Cass. Civ. Sez. I, 5755/79 ), contro i danni alle cose, ogniqualvolta l'indennità viene prevista come da erogarsi a favore di un terzo, sia pure in forza ad un ulteriore rapporto tra tale terzo ed il soggetto assicurato. Si pensi al contratto di assicurazione contro i rischi dell'incendio e dello scoppio che venga contratto con una compagnia di assicurazioni in contestualità alla stipulazione di un mutuo fondiario a garanzia del quale venga concessa ipoteca ad un istituto bancario. E' chiaro che il vincolo apposto sulla polizza volto a nominare  beneficiaria dell'indennità anche la banca mutuante rinviene un senso soltanto in relazione al fatto che l'istituto vanta ipoteca sull'immobile a garanzia del proprio credito derivante dal mutuo. D'altronde l'art. 2742 cod.civ. prevede espressamente che abbia luogo la surrogazione dell'indennità alla cosa perita nel pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

Nel caso in cui il diritto all'indennizzo si estingua per l'assicurato in conseguenza della negligente condotta del contraente che non si attiva ponendo in essere l'attività giuridica prescritta entro i termini, quest'ultimo deve essere considerato responsabile nei confronti del primo del conseguente danno (Cass. Civ. Sez. III, 11973/98 ).

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