Codice Civile art. 1739


OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE
1. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
2. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all' assicurazione delle cose spedite.
3. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

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