Nozione e causa del contratto di spedizione



Il contratto di spedizione secondo la definizione offerta dall' art. 1737 cod.civ.  è un mandato in forza del quale lo spedizioniere assume l' obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie nota1.

Si tratta, in buona sostanza (come la commissione) di uno speciale  mandato senza rappresentanza avente un oggetto peculiare:  la conclusione di un contratto di trasporto e l'esecuzione di operazioni ad esso complementari.

Con riferimento a queste ultime, vengono in esame tutte quelle  prestazioni accessorie, quali esemplificativamente l'imballaggio, la custodia delle merci, le verifiche doganali, le operazioni di carico, il ritiro e la consegna delle cose (Cass. Civ., Sez. III, 2133/82 ; Cass. Civ., Sez. III, 544/82 ; Cass. Civ., Sez. III, 3949/78). Come appare evidente dalla sommaria descrizione che precede, appare trattarsi di operazioni di carattere materiale, con l'esclusione del perfezionamento di ulteriori atti negoziali. Questa conclusione appare confermata dal II° comma dell'art. 1739 cod.civ., ai sensi del quale (a meno che non sia stato diversamente pattuito o corrisponda ad usi in tal senso) nella spedizione non è compresa l'assicurazione delle cose spedite.

L'art.1737 cod.civ. è muto circa l'individuazione di ciò che deve essere trasportato. Si reputa tuttavia, soprattutto con riferimento al I° comma dell'art. 1739 cod.civ., che la spedizione abbia ad oggetto unicamente il trasporto di cose, con l'esclusione di quello di persone. Qualora venisse in considerazione l'incarico di concludere un contratto di trasporto di persone verrebbe in gioco la più generale figura del mandato nota2 .

Come accade in tema di commissione, è possibile domandarsi se risulti indispensabile che lo spedizioniere rivesta il carattere dell'operatore professionale. Si impone anche in questo caso una risposta negativa: nessun requisito in questo senso appare essere richiesto dalla legge nota3.

Speciale figura di spedizioniere è quella dello spedizioniere doganale, la cui attività è specificamente rivolta all'espletamento delle pratiche doganali. In questo senso la prestazione dello spedizioniere doganale può dirsi connotata da aspetti radicalmente diversi rispetto a quelli propri della comune spedizione, esaurendosi nell'esecuzione delle formalità valutarie e fiscali, ciò che vale la configurazione di detta mansione come professione autonoma (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 27/82 ).

Note

nota1

Così Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.288; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976, p.877. Si applicheranno perciò in via integrativa le norme in tema di mandato e quelle in materia di commissione, nella misura in cui si palesassero analogicamente applicabili (si pensi all'art.1736 cod.civ.  relativamente allo star del credere). Cfr. Asquini, voce Spedizione (contratto di), in N.sso Dig.it., vol.XVII, 1970, p.1099 e Graziani, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959, p.238.
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nota2

Di questa opinione Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.240 e Asquini, cit., p.1099.
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nota3

La questione (come d'altronde per la commissione) possiede un'evidente correlazione logica con quella relativa all'ammissibilità dell'espletamento gratuito dell'incarico (Grigoli, La spedizione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.216).
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Bibliografia

  • ASQUINI, Spedizione (contratto di), N.sso Dig.It., XVII, 1970
  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1986
  • GRAZIANI, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959
  • GRIGOLI, La spedizione, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, XII, 1985
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, 1950

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