Obblighi delle parti (contratto di spedizione)



L' art. 1739 del cod. civ.  si pone quale norma specificatrice degli obblighi posti a carico dello spedizioniere rispetto a quelli genericamente previsti in capo al mandatario, ex art. 1710 cod.civ. nota1.

In difetto di istruzioni da parte di colui che gli ha affidato l'incarico, lo spedizioniere è tenuto ad operare secondo il miglior interesse del committente. Lo spedizioniere in questo senso gode di una certa discrezionalità circa le concrete modalità esecutive del  compito che gli è stato affidato. In definitiva la spedizione deduce una tipica prestazione di facere in relazione alla quale è possibile, ai fini del sindacato relativo alla condotta dello spedizioniere, evocare il criterio generale di valutazione di cui all'art. 1176 cod.civ. (Cass.Civ., Sez. I,  315/75 ).

Può lo spedizioniere discostarsi dalle istruzioni ricevute dal committente?

Sotto questo profilo giova fare rinvio alla trattazione della stessa problematica che ha modo di porsi in tema di mandato in generale, con particolare riferimento alla figura dell'eccesso o dell'abuso di mandato. Si tratta pur sempre di un problema di valutazione dell'interesse del mandante. Come viene meglio detto nel corso della disamina dell'analoga questione relativa al mandato, viene in considerazione il modo di intendere il II° comma dell'art. 1711 cod.civ. apri, ai sensi del quale il mandatario può comunque agire anche prescindendo dalle istruzioni quando ricorrono determinati presupposti nota2.

L'obbligazione principale dello spedizioniere consiste nel perfezionamento del contratto di trasporto e nell'espletamento delle operazioni accessorie nota3. Lo spedizioniere non risponde pertanto dell' esecuzione del contratto di trasporto concluso per il suo tramite, liberandosi con la consegna della merce fatta al vettore (Cass.Civ., Sez. III, 5286/80 ). E' stato ad esempio deciso in un'ipotesi di trasporto per nave, che lo spedizioniere non è tenuto all'accertamento del fatto che la merce sia stata caricata sull'imbarcazione (Cass.Civ., Sez. I, 1741/76 ). E' salva tuttavia la pattuizione contraria, come può avvenire quando lo spedizioniere si sia fatto espressamente carico anche di tali operazioni, usualmente di competenza del vettore, venendo a garantire un risultato complessivo (Cass.Civ., Sez. I, 5881/82   ).

Salvo patto contrario o usi contrari lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose da trasportare e, salvo il patto contrario,  ha l'obbligo di accreditare al mandante i premi, gli abbuoni ed i vantaggi di tariffa da lui ottenuti in occasione della stipulazione del contratto di trasporto nota4. Tale obbligazione sorge comunque soltanto in esito alla concreta percezione di tali abbuoni (Cass. Civ., Sez. III, 5157/77 apri ). Le condizioni generali praticate dagli spedizionieri prevedono comunque il diritto dello spedizioniere di giovarsi dei premi e degli abbuoni ottenuti sulle tariffe dei vettori.

Note

nota1

Così Graziani, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959, p.238; Buonocore, Il contratto di spedizione. Rassegna di dottrina e di giurisprudenza, in Dir. e giur., 1957, p.610; Paolicelli, Della commissione, della spedizione, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1971, p.320.
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nota2

Secondo alcuni (Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.302) la possibilità per lo spedizioniere di discostarsi dalle istruzioni ricevute sarebbe subordinata alla sopravvenienza di impedimenti non previsti né prevedibili in conformità a quanto previsto dall'rt.1711, II° comma, cod.civ. . Secondo un'altra interpretazione (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.54) lo spedizioniere vanterebbe questa facoltà solo in presenza di un qualunque difetto di istruzioni, purché ciò avvenga nel rispetto del dovere di diligenza e risponda all'interesse del committente.
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nota3

Si devono ritenere accessorie "tutte le operazioni che risultino funzionalmente subordinate rispetto alla conclusione del negozio di trasporto" (Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.630). E' discusso se l'obbligo gravante sullo spedizioniere riguardi solo le operazioni accessorie o anche quelle soltanto utili: parte degli interpreti (Bile, cit., p.285; Paolicellli, cit., p.307; Giordano, Mandato. Commissione. Spedizione, in Giur.sist.civ. e comm., a cura di Bigiavi, Torino, 1969, p.736) si esprime in questo secondo senso, ritenendo che la puntuale esecuzione dell'obbligazione principale ricomprenderebbe tanto le operazioni necessarie quanto quelle utili. Entrambe sono infatti mezzi tecnici per svolgere convenientemente l'attività giuridica oggetto del contratto. Non bisogna dimenticare però che altri (in particolare Luminoso, cit., p.631) si esprimono in senso contrario, reputando che la previsione di cui all'art.1737 cod.civ. apri debba essere circoscritta alle sole prestazioni accessorie necessarie. Diversamente opinando si rischierebbe di aggravare oltre misura la posizione debitoria dello spedizioniere. Una conferma di questa interpretazione si ricaverebbe dal II° comma dell'art.1739 cod.civ. , in base al quale lo spedizioniere non ha l'obbligo di assicurare le cose spedite, salvo patto contrario. Per questo motivo si ritiene che, allo scopo di rendere obbligatorio per lo spedizioniere il compimento di operazioni accessorie non necessarie, sarebbe indispensabile un patto espresso: così Buonocore, cit., p.614). 
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nota4

Per quanto attiene alla localizzazione degli usi si deve aver riguardo al luogo in cui è stato stipulato il contratto di spedizione: Minervini, cit., p.237.
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Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • BUONOCORE, Il contratto di spedizione. Rassegna di dottrina e di giurisprudenza, Dir. e giur., 1957
  • GIORDANO, Mandato. Commissione. Spedizione, Torino, Giur.sist.civ. e comm. a cura Bigiavi, 1969
  • GRAZIANI, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • PAOLICELLI, Della commissione, della spedizione, Novara - Roma, Comm. teorico pratico cod.civ. De Martino, 1971

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