Compenso del curatore dell'eredità giacente



Una volta che il curatore abbia terminato la propria funzione (perchè, ad esempio, sia subentrata da parte dell'erede l'accettazione), reso il rendiconto, sorge il diritto di costui ad essere retribuito per l'opera prestata nota1.

Dibattuta è la natura giuridica e l'efficacia del provvedimento del giudice che liquida il compenso per la curatela che, unitamente alle somme afferenti le spese sostenute, va pagato, a valere sul valore dell'asse ereditario, in prededuzione (dunque a preferenza di creditori e legatari) nota2. Sotto quest'ultimo profilo è stato deciso come non siano applicabili, nonostante la riferita analogia, alla liquidazione del compenso, le disposizioni riguardanti i curatori fallimentari (Cass. Civ. Sez. II, 12767/91). Ciò premesso, la natura camerale del procedimento e del conseguente provvedimento di liquidazione, non fa venir meno il principio del contraddittorio, essendo identificabile un controinteressato. Ne segue la necessità che il curatore debba proporre e notificare l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, in difetto di che il procedimento pare essere affetto da nullità (Cass. Civ. Sez. II, 4742/88). E' stato inoltre sottolineato come il curatore debba far nominare nel procedimento, allo scopo di istituire un contraddittorio, quantomeno un curatore speciale (Cass. Civ. Sez. II, 2541/76 ). Circa l'impugnabilità della decisione, disputata è la natura giurisdizionale ovvero amministrativa del decreto. Seguendo la prima opinione è stato deciso che il provvedimento di liquidazione è soggetto soltanto al ricorso per Cassazione di cui all'art. 111 Cost. , non potendo, a contrario, essere impugnato a norma della Legge 8 luglio 1980 n. 319 relativa all'impugnabilità innanzi al giudice di merito dei decreti attributivi di compensi per determinati ausiliari del giudice (Cass. Civ. Sez. II, 7731/91 ). In senso contrario, è stato invece indicato quale unico strumento di impugnativa l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. II, 2887/02 ). Quest'ultima impostazione è stata tuttavia tosto smentita dalla stessa sezione della S.C. (Cass. Civ. Sez. II, 12286/02 ).

Note

nota1

Cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 516 che riferisce come le perplessità sorte in merito sotto il vigore del codice del 1865 siano attualmente fugate, in considerazione della naturale onerosità del mandato ex art. 1739 cod.civ. . Altri invece ritengono che il diritto al compenso trovi il proprio fondamento ora nella configurazione del curatore come ausiliario di giustizia, ora nel principio desumibile dall'art. 39 della Legge fallimentare , secondo cui il curatore del patrimonio altrui ha diritto al compenso ed al rimborso delle spese sostenute (così Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 374).
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nota2

Oltre al diritto di prededuzione, si considera applicabile analogicamente la disposizione dell'art. 495, II comma, cod.civ. , onde il curatore avrà diritto di regresso verso i legatari quando l'asse ereditario venga esaurito nel soddisfacimento dei creditori e dei legatari stessi: Radaelli, L'eredità giacente, Milano, 1948, p. 164.
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Bibliografia

  • LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RADAELLI, L'eredità giacente, Milano, 1948

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