Cessione del contratto e subcontratto



Risulta alquanto opportuno mettere a fuoco la differenza tra gli schemi generali della cessione del contratto e del subcontratto.

La cessione del contratto è connotata da una disciplina propria (artt. 1406 , 1407 , 1408 , 1409 , 1410 cod.civ.), la seconda figura è invece oggetto di considerazione soltanto in riferimento a singole speciali ipotesi (sublocazione, submandato, etc.), dalle quali, a ritroso, gli interpreti hanno tentato di ricavare la costruzione di un istituto generale.

I due schemi, pure accomunati sotto un profilo atecnico e descrittivo dall'entrata in scena di un soggetto diverso dai contraenti, rispetto al quale si producono gli effetti che il contratto è idoneo a sortire, divergono profondamente.

Il primo determina una modificazione del contratto originario, che tuttavia rimane unico ed unitario, al secondo segue invece la nascita di un nuovo contratto che viene ad aggiungersi a quello già stipulato, il quale ne costituisce il presupposto nota1.

Il riflesso concreto di queste notazioni può essere colto nel modo di disporre dell'art. 1594 cod.civ., il cui titolo "sublocazione o cessione della locazione" testualmente evoca la contiguità funzionale delle fattispecie qui in esame. Se non viene pattuito il contrario, al conduttore compete la facoltà di sublocare, ma non quella di cedere il contratto. La norma vale non tanto per quest'ultima regola, corrispondente ad un principio di carattere generale, quanto per la prima, abilitando il conduttore al perfezionamento del subcontratto.

All'esito del perfezionamento della cessione del contratto di locazione intercorrente tra Tizio e Caio a Sempronio, costui ha la possibilità di esercitare il godimento del bene. Altrettanto è a dirsi della situazione che si determina in conseguenza della conclusione del contratto di sublocazione con il quale Caio (avendolo a propria volta assunto da Tizio) concede il bene in godimento a Sempronio.

La cessione del contratto costituisce una figura negoziale trilatere, rispetto alla quale la partecipazione di contraente ceduto, del cedente e del cessionario (vale a dire il nuovo soggetto destinato ad assumere la qualità di parte del contratto oggetto di cessione) si palesano necessarie nota2 .

Il subcontratto corrisponde invece ad un autonomo contratto, collegato con un nesso di dipendenza ad un contratto precedente, del quale viene reiterato lo schema negoziale nota3. La posizione delle parti nel contratto derivato rispetto a quello principale sono parzialmente invertite. Colui che nel contratto base assumeva in locazione come conduttore un immobile, nel contratto derivato assume la qualità di locatore (anzi, di sublocatore) concedendolo a propria volta in locazione ad un ulteriore soggetto.

Note

nota1

Così Chinè, Milano, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipich e, in Giust.civ., 1993, II, p.584.
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nota2

In questo senso Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.5 e Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.149.
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nota3

Sottolinea il necessario collegamento che viene a crearsi tra i due diversi contratti Clarizia, La cessione del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.75.
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Bibliografia

  • CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950
  • CHINE’, MILIANO, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, Giust.civ., II, 1993
  • CLARIZIA, La cessione del contratto, Milano, Comm. Schlesinger, 1991
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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