Codice Civile art. 1389


CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO
1. Quando la rappresentanza è conferita dall' interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
2. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

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