Codice Civile art. 1320


ESTINZIONE PARZIALE
1. Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un' altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
2. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione compensazione e confusione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1320"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti