Disciplina delle obbligazioni indivisibili



Ai sensi dell'art. 1316 cod.civ. l'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Dal punto di vista della consistenza soggettiva delle parti del rapporto, l'obbligazione indivisibile può far capo sia ad un solo debitore e ad un solo creditore (obbligazione soggettivamente semplice) ovvero si può riferire ad una pluralità di soggetti attivi o passivi (obbligazione soggettivamente complessa) nota1.

Si pensi ad esempio all'ipotesi del contratto di conto corrente cointestato a più persone ex art. 1854 cod.civ., in relazione al quale le operazioni debbano essere compiute congiuntamente in forza di un'apposita clausola.

L'unica conseguenza che scaturisce dalla natura indivisibile della prestazione è quella di escludere un adempimento per mezzo di prestazioni frazionate anche quando ciò risulterebbe per legge ammissibile nota2 .

Nell'esemplificazione citata invece l'indivisibilità dell'oggetto della prestazione rende necessario il ricorso ad un' attuazione solidale o congiunta, con l'esclusione pertanto della parziarietà, modalità pur astrattamente compatibile con la natura soggettivamente complessa dell'obbligazione, ma non ovviamente con quella della natura indivisibile della prestazione (Cass. Civ. Sez. III, 5175/81 ).

Occorre osservare che la riferita terminologia spesso non rinviene un pari significato in giurisprudenza, essendo stato ritenuto, tra l'altro, che le prestazioni congiunte siano inter se distinguibili (Cass. Civ. Sez. II, 3545/77 ).

La disciplina delle obbligazioni indivisibili, posta dagli art. 1317 e ss. cod.civ., è imperniata espressamente sul rinvio alla normativa dettata in tema di obbligazioni solidali nota3, facendo salve le speciali disposizioni di cui agli artt. 1318 , 1319 , 1320 cod.civ..

La prima regola specifica è contemplata dall'art. 1318 cod.civ., ai sensi del quale l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore . Essa costituisce un corollario della citata incompatibilità tra l'indivisibilità dell'oggetto e la parziarietà dell'esecuzione.

Ciò significa che l'esclusione della solidarietà prevista per i coeredi (art. 1295 cod.civ.) non opera nel caso di indivisibilità dell'oggetto della prestazione. L'indivisibilità esplica la propria efficacia anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore (Cass. Civ. Sez. II, 3611/87 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4698/79 ) nota4.

Ai sensi dell'art. 1319 cod.civ. inoltre ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. Ciò significa che quando il coerede sia creditore di una prestazione indivisibile egli, pur potendo richiedere l'intera prestazione al debitore, è obbligato a garantire i coeredi. Nel silenzio della legge si reputa che sia idonea a tal fine tanto una garanzia reale, quanto una garanzia personale, anche se non risultano chiare le modalità costitutive: se cioè a richiesta degli altri coeredi creditori ovvero imposta d'ufficio dal giudice.

L'art. 1320 cod.civ. stabilisce infine che, nel caso di obbligazione soggettivamente complessa dal lato attivo e con prestazione indivisibile, il debitore rimane obbligato per intero verso gli altri creditori, anche se uno di essi ha fatto remissione del debito oppure ha consentito una datio in solutum, ricevendo così una prestazione diversa da quella dovuta (I comma art. 1320 cod.civ.). Non si produce dunque l'effetto di cui all'art.1301 cod.civ., né può aver luogo la risoluzione del contratto a causa dell'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile (Cass. Civ. Sez.II, 7287/05 ).

Analogo principio deve riferirsi alle ipotesi di transazione, novazione, compensazione e confusione (II comma art. 1320 , cod.civ.) nota5.

L'indivisibilità della prestazione, dedotta in un contratto a prestazioni corrispettive, importa anche l'impossibilità di una risoluzione parziale del medesimo (Cass. civ. sez. III, 3622/83 ).

Note

nota1

La dottrina è concorde nel ritenere che le obbligazioni indivisibili danno luogo ad una pluralità di rapporti obbligatori: v. p.es. Ravazzoni, Brevi note sulle obbligazioni indivisibili, in Studi parmensi, vol.VI, 1956, p.216. Obiezioni, invece, pervengono da Giorgianni, Obbligazioni parziarie, solidali, indivisibili e connesse: lineamenti di un sistema, in Annali Seminario giur. Univ.Catania, vol.VI-VII, 1951-1953, p.132, e Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca (Artt. 1285-1320 ), Bologna - Roma, 1963, p.355, i quali sarebbero propensi ad adottare lo schema dell'obbligazione unica.
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nota2

Qualora, però, nel caso in cui si verifichi inadempimento da parte dei debitori e la prestazione pecuniaria del risarcimento del danno si sostituisca ad una prestazione oggettivamente indivisibile, l'obbligazione si trasforma in divisibile (Cass.Civ.Sez.I, 278/59 ).
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nota3

Secondo Giorgianni, cit., p.132, l'obbligazione indivisibile può anche non essere solidale e la solidarietà non è necessariamente una conseguenza della indivisibilità: solo quando sono presenti i presupposti della solidarietà le obbligazioni indivisibili possono essere solidali. Di opinione contraria, Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.758, il quale ritiene ingiustificata tale opinione.
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nota4

A questo caso di indivisibilità ex lege si possono aggiungere le obbligazioni tributarie, quelle contributive previdenziali e l'ipotesi prevista dall'art.1318 cod.civ.
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nota5

Nei casi di impossibilità sopravvenuta, imputabile o meno, nel silenzio della legge, trova applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali: v. Vecchi, Obbligazioni divisibili, in Comm.cod.civ. a cura di Cendon, Torino, 1999, p.400; Rubino, cit., p.368 e Bianca, cit., p.760.
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Bibliografia

  • GIORGIANNI, Obbligazioni parziarie, indivisibili e connesse: lineamenti di un sistema, Annali seminario giur. Univ. Catania, VI - VII, 1951 - 1953
  • RAVAZZONI, Brevi note sulle obbligazioni indivisibili, Studi parmensi, VI, 1956
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963
  • VECCHI, Obbligazioni divisibili, Torino, Comm.cod.civ. Cendon, 1999

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