Codice Civile art. 1319


DIRITTO DI ESIGERE L'INTERO
1. Ciascuno dei creditori può esigere l' esecuzione dell' intera prestazione indivisibile. Tuttavia l' erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell' intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1319"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti