Codice Civile art. 1128


PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'EDIFICIO
1. Se l' edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all' asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
2. Nel caso di perimento di una parte minore, l' assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell' edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
3. L' indennità corrisposta per l' assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
4. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell' edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

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