Confusione



La confusione consiste in una modalità di estinzione nota1 dell'obbligazione che discende dal verificarsi della coincidenza, nello stesso soggetto, della qualità di creditore e di debitore nota2. L'evento viene previsto dall'art. 1253 cod. civ. , norma che dispone, oltre al venir meno dell'obbligazione, la parallela liberazione dei terzi che hanno prestato garanzia.

La figura rinviene la propria essenza nell'incompatibilità logica della permanenza di un vincolo in difetto di un rapporto giuridico. Quando infatti la persona del debitore e del creditore si unificano, non risulta più proponibile lo schema del nesso intersoggettivo che conferisce sostanza al rapporto obbligatorio nota3 .

Vi è chi rinviene nota4 in tema di confusione il medesimo fondamento sottostante alla riunione o consolidazione (cfr. art. 1014, n. 2 e art. 1072 cod. civ. ) operante in materia di diritti reali minori (es.: riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà). Anche se l'efficacia risulta analoga, l'opinione non sembra condivisibile. Come sopra riferito, la confusione rinviene la propria ratio nell'assenza di un rapporto. La consolidazione invece è riconducibile alla fenomenologia propria dei diritti reali, in riferimento ai quali non già è dato di poter prospettare l'esistenza di un rapporto giuridico, bensì di una relazione tra un oggetto (la res sulla quale insiste il diritto) ed un soggetto (il titolare del diritto parziario). Quando l'usufrutto si estingue per consolidazione alla nuda proprietà, non tanto vengono a coincidere due posizioni giuridiche afferenti a due soggetti originariamente distinti, quanto viene semplicemente meno un diritto, riespandendosi la proprietà per effetto del distinto principio dell'elasticità del dominio nota5.

Le vicende che conducono alla confusione possono avere cause molteplici:

  1. La successione mortis causa del debitore al creditore o viceversa (a meno che non intervenga accettazione beneficiata ex art. 490 cod. civ. ) o che i creditori non esercitino il proprio diritto alla separazione (art. 512 cod. civ. );
  2. Un acquisto a titolo derivativo fra vivi, come la donazione del credito effettuata a favore del debitore, la cessione dell'azienda nella quale il creditore sia il cessionario (art. 2559 cod. civ. );
  3. L'acquisto del fondo servente da parte del titolare del fondo dominante ogniqualvolta sussistano obbligazioni accessorie ( propter rem ). Ai sensi dell'art. 1254 cod. civ. la confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito nota6, i quali evidentemente sarebbero lesi qualora il loro diritto svanisse in esito agli effetti estintivi. Per costoro si profila quindi un'inefficacia relativa della confusione ed una conseguente reviviscenza dell'obbligazione nota7.

Ipotesi particolare di confusione è quella di cui all'articolo 1255 cod. civ. , che prevede la coincidenza nello stesso soggetto della qualità di debitore principale e di fideiussore. In tale caso la fideiussione viene meno, salvo che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita nota8.

In quali casi è possibile prospettare un interesse del creditore a mantenere attiva una garanzia nei confronti di un soggetto che cumula ad un tempo la qualità di debitore principale e di garante di sé medesimo?

E' evidente che nessuno può essere fidejussore di sé stesso. Si pensi all'ipotesi in cui, defunto il debitore, al medesimo succeda a titolo universale il fidejussore. Qualora costui accetti l'eredità con beneficio d'inventario e il patrimonio già facente capo al de cuius si manifestasse insufficiente a soddisfare il debito, il creditore non potrebbe rivalersi in via diretta sul patrimonio del garante, stante l'efficacia della dichiarazione beneficiata, volta proprio ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede rispetto a quello del debitore defunto. In tal caso è con tutta evidenza utile per il creditore conservare la garanzia personale, potendo così escutere l'erede in qualità di garante nota9. Giova comunque osservare che, nell'esempio prospettato, pur non considerando la portata della disposizione in esame, la confusione non potrebbe operare in forza degli effetti propri dell'accettazione beneficiata (art. 490 cod. civ. ).

Viene inoltre prospettato il caso dell'obbligazione principale invalida per difetto di capacità del debitore. L'art. 1939 cod. civ. , in tema di fidejussione, prescrive a questo proposito che in ogni caso la garanzia rimane ferma, in deroga al principio dell'accessorietà nota10 .

Ipotizzando che vengano a coincidere la persona del debitore principale e quella del garante, risulta chiaro l'interesse del creditore a mantenere l'obbligazione a titolo di garanzia. Annullato infatti a cagione dell'incapacità il titolo dal quale scaturisce l'obbligazione principale, potrà comunque esplicare efficacia l'obbligazione fidejussoria, comunque valida ai sensi del citato art. 1939 cod. civ. .

In tema di titoli di credito, ci si può domandare che cosa accada qualora una cambiale venga girata a favore dell'emittente medesimo, il quale di conseguenza venga ad assumere contemporaneamente la veste di debitore e di creditore.

Note

nota1

L'opinione prevalente (Cicu, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 140; Pugliatti, Il rapporto giuridico unisoggettivo, in Diritto civile. Metodo-teoria-pratica. Saggi, Milano, 1951, p. 422) annovera la confusione tra i modi satisfattivi di estinzione delle obbligazioni, in forza del rilievo in base al quale l'estinzione del credito è correlativa al vantaggio della liberazione dal debito. Tuttavia alcuni Autori (cfr. Favero, voce Confusione (dir. vigente), in Enc. dir., vol. VIII, 1961, p. 1053; Di Prisco, Confusione, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 342) ravvisano nella confusione un modo "neutro" di estinzione, poichè si prescinde dalla considerazione del soddisfacimento dell'interesse.
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nota2

Oggetto dell'estinzione è il rapporto obbligatorio, non la singola posizione di debito o di credito: Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 407.
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nota3

Giorgianni, voce Obbligazioni (dir.priv.), in N.sso Dig.it., vol. XI, 1965, p. 595; Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p. 516.
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nota4

In tal senso Barbero, Istituzioni di diritto privato italiano, vol. I, Torino, 1951, p. 516. L'A. ritiene che il fenomeno della consolidazione costituisca logica conseguenza del principio della elasticità del dominio.
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nota5

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Analogamente Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 742.
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nota6

In dottrina (Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, pp. 432 e ss.; Giacobbe, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 264) si ritiene che la norma in esame vada estesa all'usuario del credito, al creditore privilegiato (stante la normale applicabilità delle disposizioni dettate per il pegno ai privilegi speciali), al sequestrante ed al creditore pignoratizio di un credito, sulla base del principio di utilità del rapporto che ne esige la conservazione e non l'estinzione.
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nota7

Favero, voce Confusione (dir.vig.), in Enc. dir., vol. VIII, 1961, p. 1056, sostiene l'inutilità di questa disposizione. L'A. osserva che se si respinge (cfr. sul punto le deduzioni del Barbero, Istituzioni di diritto privato italiano, vol. I, Torino, 1951, p. 219) la configurabilità di un diritto avente ad oggetto un (ulteriore) diritto, non può che derivarne che, quando il credito si estingue per confusione, sul suo oggetto può continuare a gravare il diritto di usufrutto o la garanzia reale, dal momento che l'oggetto, inteso come bene della vita, continua ad esistere.
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nota

nota8

L'interesse del debitore deve essere valutato nel momento in cui si verifica la confusione, poichè, se dovesse farsi riferimento ad un momento successivo, si verrebbe in sostanza a escludere ogni impossibilità di estinzione: Di Prisco, Confusione, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 354.
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nota9

Giacobbe, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 266; Amore, voce Confusione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. IV, 1959, p. 86.
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nota10

La dottrina è concorde nel ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi alla sola ipotesi dell'incapacità legale, e non anche a quella naturale. Diversamente verrebbe accordata protezione al creditore nonostante la di lui malafede: Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato Rescigno, vol. XIII, Torino, 1985, p. 221; Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, p. 202.
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Bibliografia

  • AMORE, Confusione, N.mo Dig.it.
  • BARBERO, Istituzioni di diritto privato italiano, Torino, I, 1951
  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
  • CICU, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948
  • DI PRISCO, Confusione, Torino, Tratt.Rescigno, XI, 1984
  • FAVERO, Confusione, Enc.dir., VIII, 1961
  • GIACOBBE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • GIORGIANNI, Pagamento, N.sso Dig. it., XII, 1968
  • GIORGIANNI, voce Obbligazioni, N.sso Dig,it, XI, 1965
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • PUGLIATTI, Il rapporto giuridico unisoggettivo, Milano, Dir.civ.Metodo teoria pratica.Saggi, 1951
  • RESCIGNO, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950


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