Contratti conclusi con enti pubblici (clausole vessatorie)



Quando una pubblica amministrazione conclude un contratto avente rilevanza privatistica, avvalendosi di condizioni generali di contratto o di clausole vessatorie, trova comunque applicazione l'art. 1341 cod.civ. nota1 , sempre che non si tratti di una stipulazione che ha formato oggetto di specifica contrattazione tra le parti (Cass. Civ. Sez. I, 6043/98; Tribunale di Milano, 26-03-98).

Si ritiene in giurisprudenza che non si possa fare  questione di clausole vessatorie ogniqualvolta si tratta di contratti che contengono un rinvio per relationem alla disciplina contenuta in regolamenti ovvero altri corpi normativi dotati di forza autoritativa (Cass. Civ. Sez. Unite, 5292/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 10582/92 ; Cass. Civ. Sez. I, 9392/92 ). Si tratterebbe, in sostanza, del fenomeno tale per cui le parti, del tutto consapevolmente, fanno riferimento a regole contenute in un corpo di regole conosciute e recepite nell'accordo.

Note

nota1

Giannini, La p.a. e la sfera di efficacia dell'art. 1341 del codice civile, in Banca, borsa, titoli di credito, 1956, vol. I, p. 311; Saccomanni, Sul problema dell'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. alle condizioni generali di contratto predisposte dalla P.A., in Riv.dir.comm., 1976, vol. II, p. 11.
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Bibliografia

  • GIANNINI, La p.a. e la sfera di efficacia dell'art. 1341 del codice civile, Banca, borsa e titoli di credito, I, 1956
  • SACCOMANNI, Sul problema dell'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. alle condizioni generali di contratto predisposte dalla P.A., Riv.dir.comm., II, 1976

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