Codice Civile art. 2602


CAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi - SEZIONE I Disposizioni generali - (NOZIONE E NORME APPLICABILI)
1. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un' organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

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  • Quesito n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile

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