Clausole di continuazione automatica



La clausola di continuazione automatica corrisponde a quella pattuizione contenuta nei patti sociali di una società a base personale in forza della quale viene sancito l'ingresso dell'erede del socio defunto nella società senza che abbia rilievo alcuno un'eventuale manifestazione di volontà, sia dei soci superstiti, sia degli eredi. Detta clausola è denominata anche "di successione", con ciò alludendo alla sua efficacia scaturente in via diretta dall'accettazione dell'eredità (pur sempre indispensabile: Cass. Civ. Sez. I, 2815/76 ) dell'erede del socio venuto meno. Per effetto di essa si determinerebbe in maniera del tutto automatica l'estensione soggettiva del contratto sociale a nuovi soggetti, identificabili in base alla loro qualità di successori mortis causa rispetto al socio defunto.

La legittimità di una siffatta clausola non è per nulla pacifica tra gli interpreti.

I fautori della tesi negativa fanno leva sia sulla inammissibilità dell'acquisto automatico della qualità di socio illimitatamente responsabile, sia sul contrasto tra le normativa in materia di beneficio di inventario e la regola di cui all'art. 2269 cod. civ. , ai sensi della quale il socio risponde anche delle obbligazioni sociali antecedenti all'ingresso nella compagine sociale.

In riferimento al primo aspetto, viene affermato che, stante l'automaticità dell'ingresso nella società, l'unico modo per l'erede di scongiurare questa conseguenza consisterebbe nel fare rinunzia all'eredità. Ciò si sostanzierebbe in un'inammissibile coartazione della volontà del chiamato. Una siffatta efficacia sarebbe infatti esclusivo appannaggio di una manifestazione di ultima volontà da parte dell'ereditando. Soltanto questa sarebbe infatti revocabile. Al contrario, ormai cristallizzata in un patto immodificabile se non all'unanimità da tutti i soci, la clausola di continuazione automatica in fondo costringerebbe anche i propri artefici ai quali sfuggirebbe di mano. L'argomentazione è invero suggestiva, ma ha il torto di elevare al rango giuridico considerazioni di natura economica. L'ingresso automatico dell'erede nella società è uno dei tanti elementi che sono compresi nell'asse ereditario e che devono essere valutati dal chiamato ai fini di una decisione circa la convenienza o meno di accettare l'eredità. Quanto poi alla possibilità di accettare con il beneficio dell'inventario, è appena il caso di ribadire come la regola della separazione tra patrimonio personale dell'erede e patrimonio ereditario non può giovare in relazione all'operatività del principio portato dall'art. 2269 cod. civ. . I debiti pregressi dei quali risponderebbe l'erede divenuto socio sono infatti debiti della società e non debiti del defunto.

Per questi motivi pare appropriato aderire alla opposta tesi della conformità a legge della clausola in esame.

Diversa è la questione del patto con il quale sia stata convenuta l'automatica trasmissione all'erede non già semplicemente della qualità di socio, bensì anche quella di accomandatario, dunque di amministratore in una società in accomandita semplice. La contrarietà alla legge è stata reputata tale in relazione proprio a quest'ultimo effetto, non sembrando legittimo l'affidamento di tale funzione, strettamente compenetrata con lo scopo sociale, ad un soggetto indeterminato (Cass. Civ. Sez. I, 2632/93). Non altrettanto è a dirsi invece per l'ipotesi in cui la continuazione automatica in favore dell'erede dell'accomandatario riguardi la sola partecipazione sociale, disgiunta dalla carica di amministratore (Cass. Civ., Sez. I, 15395/13).
E' invece pacifico che sia ammissibile la stessa clausola riguardante però la ben differente posizione dell'accomandante, in relazione alla quale non v'è motivo di proporre analoga argomentazione (Cass. Civ. Sez. I, 12906/95).

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