Clausola di continuazione automatica (società in accomandita semplice). (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15395 del 19 giugno 2013)

È valida la clausola di continuazione, con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il munus di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 c. c. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tra le clausole di continuazione quella automatica si distingue per la problematicità delle implicazioni: infatti il subingresso automatico dell'erede nella posizione del socio potrebbe comportare anche l'assunzione della qualità di amministratore della società, ciò che si potrebbe porre in contrasto con il necessario affidamento che gli altri soci devono nutrire nella figura dell'accomandatario (nel senso dell'invalidità cfr. Cass. civile, sez. I 1993/2632). Nella fattispecie il problema non si poneva, stante la disgiunzione (ammissibile) tra la qualità di accomandatario e quella di amministratore. Va poi riferito come, dal punto di vista dell'erede del defunto, l'automaticità del subingresso ponga l'ulteriore questione dell'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

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