Continuazione della società con gli eredi del socio defunto



Tra le alternative poste dall'art. 2284 cod. civ. in esito alla morte di uno dei soci di una società a base personale si pone la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Essa richiede il subingresso di questi ultimi nella compagine sociale. Si tratta indubbiamente di una modificazione dei patti sociali che, come tale, richiede indispensabilmente il consenso unanime dei soci superstiti e, come appare del tutto evidente, una analoga volontà conforme degli eredi del socio defunto. Tra costoro ed i soci superstiti viene infatti a configurarsi, per effetto del loro ingresso nella società, un accordo che ha quale mero presupposto l'apertura della successione di colui che già rivestiva la qualità di socio, ma che è qualificabile in chiave di atto inter vivos (Cass. Civ. Sez. II, 6849/88 ). Il contratto con il quale viene suggellata la continuazione non richiede particolari oneri formali, potendo risultare anche da fatti concludenti. Se questo è vero in generale, occorre tuttavia riferire che, onde evitare la natura irregolare della società che ne discenderebbe, gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese rendono indispensabile l'adozione quantomeno della scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni nota1 . E' ancora il caso di riferire che, mentre per i soci superstiti, come è detto, occorre il raggiungimento di un unanime consenso, sarà ben possibile che anche soltanto alcuni tra gli eredi intendano assumere la qualità di soci. Per quanto riguarda gli altri si farà luogo alla liquidazione della quota parte loro spettante nota2 .

Ciò premesso, il caso della continuazione degli eredi del socio defunto è talvolta oggetto di previsione di apposite pattuizioni. Spesso infatti i soci intendono disciplinare questo aspetto predeterminandone gli esiti. In questo ambito si collocano le c.d. clausole di continuazione che, in relazione al contenuto ed agli effetti, sono state distinte dagli interpreti in clausole di continuazione facoltativa, obbligatoria ed automatica. Assumeremo infine in considerazione le c.d. clausole di consolidazione le quali pongono il delicato problema di ammissibilità, alla stregua dell'eventuale contrarietà di esse rispetto alla norma di cui all'art. 458 cod. civ. , portante il divieto dei patti successori.

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Note

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Detti oneri formali sono attualmente necessari anche per la società semplice, per la quale è stata predisposta una sezione speciale. La relativa pubblicità possiede natura meramente notiziale e non già dichiarativa.
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Castellano, Sulla continuazione della società in caso di pluralità di eredi, in Rass.sindacale, 1980, p. 810; contra Ferrara Jr-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 270.
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Bibliografia

  • CASTELLANO, Sulla continuazione della società in caso di pluralità di eredi, Rass. sindacale, 1980
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980

Prassi collegate

  • Quesiti nn. 281-2015/I e 288-2015/I, Scioglimento di comunione ereditaria su partecipazione in società di persone

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