Cass. civile, sez. I del 2013 numero 15395 (19/06/2013)




È valida la clausola di continuazione, con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il munus di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 c. c. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari.

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