Clausole di continuazione obbligatoria



Le clausole di continuazione c.d. obbligatoria consistono in patti in forza dei quali gli eredi del socio di una società a base personale sono obbligati ad assumere la qualità di soci nota1 . Né potrebbero gli eredi del socio defunto essere considerati terzi rispetto ai patti sociali. L'efficacia peculiare della pattuizione in esame è infatti proprio quella di costituire un vincolo di natura obbligatoria in capo a ciascuno dei soci in relazione alla futura condotta dei propri eredi. In fondo è quasi come se si trattasse di un intesa avente natura preliminare in ordine al futuro ingresso di alcuni soggetti (determinati per relationem) nella società. D'altronde la vincolatività della clausola per gli aventi causa dal socio venuto meno è garantita dalla qualità ereditaria che implica l'assunzione anche di tutti gli obblighi già facenti capo al de cuius.

Ciò premesso, la legittimità della clausola di continuazione obbligatoria non è pacifica tra gli interpreti. Chi ne contesta la validità osserva che l'ingresso di un soggetto in una società quale socio illimitatamente responsabile non potrebbe avvenire contro la di lui volontà. Anche la considerazione della normativa inderogabile dettata in tema di accettazione beneficiata costituirebbe la riprova del fatto che la legge non consenta all'ereditando di poter disporre di un siffatto interesse dell'erede nota2. Invero si tratta di argomenti confutabili. In primo luogo infatti non si può dire che l'ingresso nella società avvenga contro la volontà dell'erede del defunto. Un preciso atto di volontà dell'erede sarà pur sempre indispensabile. L'ingresso di costui nella società non potrà non essere preceduto da apposito atto. Le cose dette aiutano a comprendere quale sia l'esito dell'eventuale comportamento inadempiente dell'erede. Esso infatti è in un certo senso libero di entrare o meno nella società, fermo restando che, qualora optasse per la soluzione negativa, sarebbe quantomeno tenuto al risarcimento dei danni ai soci superstiti. Dubbia è l'applicabilità dell'ulteriore rimedio specifico di cui all'art. 2932 cod. civ. nota3. Anche l'ulteriore argomento della immodificabilità della disciplina legale relativa al beneficio dell'inventario non coglie nel segno. Un conto infatti è l'operatività di regole quali l'art. 2269 cod. civ. , che svolgono la propria efficacia sul piano della responsabilità patrimoniale conseguente alla qualità di socio, altra cosa è l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazione contratte dal proprio autore. Il non essere responsabile ultra vires relativamente a quest'ultimo aspetto non implica l'assenza di responsabilità per le obbligazioni sociali pregresse nota4.

Note

nota1

In generale sulle clausole di continuazione cfr. Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone, in Casi e materiali di dir. comm., Milano, 1980, pp. 1008,1034 e ss.; Costi-Di Chio, Società in generale, Società di persone, Associazione in partecipazione, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1991, pp. 612 e ss..
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nota2

Cfr. Auletta, Clausole di continuazione della società con l'erede del socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, pp. 885 e ss.; Galgano, Le società in genere, Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p. 268.
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nota3

Contra Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 276 e ss..
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nota4

Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 29; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, t. 2, Padova, 1987, pp. 464 e ss..
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Bibliografia

  • AULETTA, Clausole di continuazione della società con l'erede del socio personalmente responsabile, Riv. trim. dir. proc. civ., 1951
  • BUONOCORE CASTELLANO COSTI, Società di persone, Milano, Casi e materiali di diritto commerciale, 1980
  • COSTI-DI CHIO, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, Torino, Giur. sist. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, 1991
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1972
  • GRAZIANI , Diritto delle società , Napoli, 1962

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