Ci si interroga se il consenso in ordine alla cessione della partecipazione sociale sia o meno soggetto a particolari requisiti formali. Il tema, come appare evidente, si inscrive in quello, più ampio, relativo alla forma del consenso all'introduzione di una qualche modificazione dell'originario contratto di società a base personale (art.
2252 cod. civ. ).
Al riguardo tra gli interpreti si è osservato che l'espressione della volontà ben può
intervenire liberamente, in assenza cioè di speciali formalismi
nota1. Ne seguirebbe l'ammissibilità che detto consenso possa risultare anche da comportamenti concludenti. Ciò si verificherebbe, ad esempio, ogniqualvolta i soci consentono all'acquirente della partecipazione, senza contestazione alcuna, di esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi spettantigli nella qualità di soggetto facente parte della compagine sociale (Cass. Civ. Sez. I,
2860/84 ). Le conclusioni di cui sopra non mutano quand'anche la società dovesse essere titolare di diritti reali immobiliari. Se infatti è vero che il conferimento degli stessi rende indispensabile la forma scritta
ad substantiam, non altrettando si può concludere per quanto attiene al trasferimento della quota della società che ne sia titolare (Cass. Civ. Sez. I,
2252/98 ).
Diverso ancora è il problema del deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto dal quale occorre risulti il trasferimento della partecipazione sociale e le correlative variazioni del contratto di società. La legge infatti prescrive che, ai fini dell'attuazione della necessaria pubblicità, debba essere utilizzata l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Ciò non toglie, come detto, che la cessione priva di tali requisiti sia comunque efficace, quantomeno inter partes (Tribunale di Milano, 30 gennaio
2008 ).
nota1
Note
nota1
Di Sabato,
Manuale delle società, Torino, 1987, p. 82
top1nota
Bibliografia
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987