Cass. civile, sez. I del 1984 numero 2860 (10/05/1984)


Il consenso di tutti i soci, necessario per la modifica del contratto sociale nella società di persone (art. 2252 cod. civ.), non è soggetto a forme vincolate e èuò essere desunto anche da atti o comportamenti che dimostrino inequivocabilmente l'unanime volontà dei soci medesimi (nella specie, trattatasi della clausola che regolava l'ipotesi di morte di un socio, modificata nel senso di consentire la prosecuzione del rapporto sociale con tutti gli eredi, anziché con uno soltanto di essi).

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