Cee del 2002 numero 58 art. 3


1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.

2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

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