Cee del 2002 numero 58 art. 10


Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cee del 2002 numero 58 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti